Esodati Bancari, l'assegno straordinario si riduce tra l'8% e l'11%

Franco rossini Venerdì, 14 Agosto 2015
Con il Decreto Ministeriale 67329 del 3 Agosto 2012 gli esodati bancari nel sistema retributivo al 31.12.2011, usciti in base ad accordi siglati dopo l'8 luglio 2011, scontano una decurtazione tra l'8 e l'11% sull'assegno straordinario.
Assegno straordinario di solidarietà a rischio riduzione. Secondo quanto recepito nel Dm 67329/2012, i bancari nei fondi di solidarietà di settore usciti in base ad accordi siglati dopo l'8 luglio 2011 subiscono una riduzione dell'assegno di solidarietà dell'8 o dell'11% (rispettivamente a seconda che l'ultima retribuzione annuale lorda del lavoratore sia inferiore ai 38.000 Euro o superiore a tale valore) qualora al 31.12.2011 fossero ancora nel sistema retributivo (cioè avevano almeno 18 anni di contributi al 31 Dicembre 1995).

La questione. L'assegno straordinario, com'è noto, è una corresponsione economica che accompagna il lavoratore alla pensione che può durare sino a 60 mesi; l'importo è pari al trattamento netto di pensione che spetterebbe al lavoratore nell'AGO con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione (che nel frattempo viene figurativamente accreditata dalle aziende esodanti). Gli accordi regolati con il Dm 67329 hanno previsto, però, che per i lavoratori il cui trattamento pensionistico sino al 31 dicembre 2011 è integralmente calcolato con il sistema retributivo, il valore dell’assegno straordinario deve essere ridotto dell’8% ovvero dell’11% in funzione dell’ultima retribuzione annua lorda.

Tali riduzioni, precisano gli accordi, si applicano anche ai lavoratori salvaguardati ai sensi dell'articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011 (a condizione che gli accordi siano stati siglati tra l'8 luglio e il 4 dicembre 2011; cfr: messaggio inps 2834/2013).

No alla doppia decurtazione. Gli accordi siglati hanno comunque escluso la possibilità di cumulare una doppia decurtazione. Infatti dato che l'assegno straordinario (e le relative riduzioni dell'8-11%) è agganciato al rateo pensionistico che spetterebbe al lavoratore una volta in pensione, vi era il rischio che oltre alla penalità dell'8-11% l'assegno si dovesse ridurre anche dell'1-2% ove il lavoratore accedesse, al termine dell'assistenza del fondo di solidarietà, alla pensione anticipata prima dei 62 anni (articolo 24, comma 10, Dl 201/2011). Il Dm ha invece indicato che, ove potenzialmente il lavoratore sia interessato da entrambi i tagli, l'unica riduzione da effettuare è quella dell'8-11%. GamsinIl taglio dell'1-2% potrà quindi essere applicato, ove sussistano le relative condizioni, solo ai lavoratori che hanno siglato accordi dopo l'8 luglio 2011.

 Anche chi incappa in questo taglio rischia però di avere complicazioni. La legge di stabilità 2015 ha infatti bloccato la penalizzazione per quei lavoratori che conseguono la pensione anticipata entro il 2017. E ciò rischia di riverberarsi anche sull'importo dell'assegno straordinario che, ove sia stato ridotto, potrebbe essere ricalcolato e conseguentemente depenalizzato.

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