Esodati, quando il pagamento dei contributi volontari "aiuta" la salvaguardia

Franco Rossini Lunedì, 01 Febbraio 2016
Ammessi alla salvaguardia anche i lavoratori che riescono a maturare il diritto alla pensione attraverso la contribuzione volontaria entro 12 mesi dalla cessazione dell'indennità di mobilità.
I lavoratori appartenenti al profilo "mobilità" che non riescono a centrare il diritto alla pensione entro la fine dell'indennità di mobilità possono ricorrere ai versamenti volontari per entrare nella settima salvaguardia. Lo prevede l'articolo 1, comma 265 lettera a) della legge 208/2015 che riproduce, con una interpretazione autentica, un meccanismo già sperimentato con le precedenti salvaguardie. Strumento da tenere presente in sede di presentazione dell'istanza di accesso all'Inps per l'ammissione al beneficio in particolare da quei soggetti a cui servirebbero pochi mesi al perfezionamento del requisito contributivo per centrare un diritto a pensione con le vecchie regole. 

La disposizione si applica con riferimento a quei lavoratori che hanno fruito dell'indennità di mobilità ordinaria o dello speciale trattamento edile a seguito di accordi collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o dopo una procedura concorsuale. Dunque non interessa gli altri profili di tutela individuati dalle citate norme (es. lavoratori autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre 2011, cessati dal servizio con accordi individuali o collettivi di incentivazione all'esodo, congedo e tempo determinato). E' richiesto altresì che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2012.  Dunque sono esclusi coloro che lo hanno risolto dopo il 2012. 

Tale versamento, precisa la legge, puo'  essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennita' di mobilita' o del trattamento speciale edile e può, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. In sostanza un lavoratore, al termine dell'indennità di mobilità, abbia maturato solo 39 anni e 2 mesi di contributi e 59 o 60 anni di età, potrà farsi autorizzare al versamento dei volontari per coprire i restanti 10 mesi per raggiungere i 40 anni di contributi utili, secondo le vecchia normativa, a fargli acquisire il diritto alla pensione e, pertanto, ad entrare in salvaguardia. In assenza di questa particolare attenzione costui non avrebbe potuto accedere alla tutela dato che il diritto a pensione non sarebbe stato raggiunto entro i 12 mesi successivi alla scadenza della mobilità. 

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