Il rigetto della certificazione non fa slittare la decorrenza dell'ape sociale e della pensione per i precoci

Nicola Colapinto Domenica, 17 Novembre 2019
I chiarimenti in un documento Inps interessano i lavoratori che hanno fatto domanda per conseguire l'ape sociale e/o la pensione anticipata con il requisito contributivo ridotto a 41 anni (cd. lavoratori precoci).
Il rigetto della domanda di certificazione dei requisiti per il conseguimento dell'ape sociale o della pensione anticipata con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci non determina lo slittamento della prima decorrenza utile dell'indennità o della prestazione previdenziale se successivamente il lavoratore presenta una seconda domanda di certificazione dei requisiti e questa venga accolta. I chiarimenti li fornisce l'Inps nel messaggio numero 4097/2019 ancora non pubblicato sul sito internet dell'Istituto di previdenza a chiarimento di alcuni quesiti posti dalle sedi territoriali.

Le richieste di delucidazioni riguardavano la decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori precoci e dell’Ape sociale in caso di presentazione della domanda contestualmente oppure successivamente a una prima domanda di certificazione che è stata respinta, nel caso in cui in questa seconda occasione la domanda di certificazione dei requisiti venga accolta dall'ente previdenziale. Il dubbio, in particolare, riguardava la possibilità che la prestazione o l'indennità potesse essere riconosciuta retroattivamente con effetto dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda originaria di accesso (in presenza, chiaramente, di tutte le condizioni). Senza cioè che l'interessato dovesse perdere i ratei di mensilità intercorrenti dalla data originaria di presentazione della domanda sino all'accoglimento della nuova domanda di certificazione.

Il chiarimento

L'orientamento dell'istituto di previdenza è favorevole ai lavoratori. In caso di prima certificazione respinta e con domanda di pensione/indennità APe sociale ancora in carico alla data di presentazione della seconda domanda di certificazione, l’accoglimento della seconda domanda di certificazione consente l’accoglimento della domanda di pensione o di indennità originariamente presentata e ancora giacente alla data di presentazione della domanda di certificazione. Una volta ottenuto l’esito positivo della certificazione, è possibile riconoscere la decorrenza del trattamento dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione/indennità originariamente presentata.

Invece, in caso di prima certificazione respinta con seconda domanda di certificazione definita con esito positivo e la domanda di pensione/APe sociale “abbinata” alla prima domanda di certificazione rigettata solo dopo la presentazione della seconda certificazione, l’accoglimento della seconda domanda di certificazione avrebbe consentito l’accoglimento della domanda di pensione/indennità APe sociale originariamente presentata e ancora giacente alla data di presentazione della suddetta seconda certificazione. Su istanza dell’interessato, la domanda relativa al beneficio pensionistico/indennità a suo tempo rigettata, dovrà essere riesaminata e andrà attribuita la decorrenza del trattamento in relazione alla seconda certificazione definita con esito positivo. Tramite l’esito positivo della certificazione, è possibile riconoscere la decorrenza del trattamento, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione/indennità originariamente presentata.

Si pensi ad esempio ad un soggetto che, in possesso di tutti i requisiti per il conseguimento della prestazione, ha presentato domanda di certificazione e di accesso il 15 Febbraio 2019. Dopo il rigetto della domanda di certificazione l'interessato ha prodotto nuovamente la domanda di certificazione il 15 Giugno 2019 questa avvolta accolta dall'ente previdenziale. Ebbene in presenza di tutti i requisiti il soggetto potrà conseguire la prestazione dal 1° marzo 2019 senza, quindi, perdere le mensilità intercorrenti tra marzo e luglio.

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