Invalidi Civili, Niente più domanda all'Inps in caso di revoca della pensione

Martedì, 10 Maggio 2022
La Cassazione con una pronuncia a Sezioni Unite ribalta l’orientamento a favore dei titolari di prestazioni assistenziali. Azione giudiziaria proponibile anche in mancanza di una nuova domanda amministrativa all'Inps.

Più facile impugnare il provvedimento con cui l’Inps revoca le prestazioni assistenziali per il venir meno dei requisiti reddituali, sanitari o amministrativi. L’interessato, infatti, potrà rivolgersi direttamente in Tribunale (entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento di revoca, a pena di decadenza) a prescindere dalla preventiva presentazione all’Inps di una nuova domanda amministrativa. E’ l’importante principio affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 14561 del 9 maggio 2022 con la quale i giudici ribaltano il consolidato precedente orientamento.

La questione

Riguarda gli strumenti di tutela in caso di revoca da parte dell’Inps di una prestazione assistenziale (il caso da cui è scaturita la decisione riguardava la revoca dell’indennità di accompagnamento). Sinora la giurisprudenza di legittimità ha costantemente avvalorato l’orientamento secondo cui la revoca estingue la prestazione costringendo, pertanto, il cittadino alla presentazione di una nuova domanda amministrativa all’Inps in assenza della quale, in coerenza con i criteri di procedibilità, è preclusa l’azione giudiziaria (cfr. da ultimo Cass. n. 27355 del 2020 e n. 28445 del 2019) volta a ribaltare la revoca stessa.  

Un orientamento criticato dalla Sezione Lavoro della Cassazione che ne ha chiesto un ripensamento alle Sezioni Unite per due ordini di motivazioni. In primo luogo perché non garantisce al cittadino la continuità della prestazione assistenziale nel caso in cui la domanda amministrativa non sia presentata tempestivamente alla revoca e ciò ancorché il giudice abbia accolto la richiesta. In secondo luogo perché duplica, senza alcuna ragione, l’azione amministrativa che si troverebbe a dover pronunciarsi nuovamente su un controllo già svolto e che ha portato alla revoca della prestazione.

Il nuovo orientamento

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno condiviso in toto le perplessità della sezione rimettente. Nelle motivazioni i giudici rimarcano prima di tutto che gli attuali controlli imposti dal legislatore rendono le vicende estintive sopravvenute ormai eventi fisiologici e non eccezionali del rapporto assistenziale. Revoche che possono scaturire sia dai controlli annuali che straordinari disposti periodicamente a campione, sulla base di previsioni legislative, in funzione di controllo di pratiche abusive e di contenimento dell'impiego di risorse pubbliche.

Nelle motivazioni la sentenza conferma l’irrazionalità nel dover condurre un nuovo accertamento amministrativo che si è appena concluso con la revoca della prestazione. Un duplicato inutile che, peraltro, influisce sulla decorrenza della prestazione che (a seguito di accoglimento del ricorso giudiziario) non potrà essere «ripristinata» ma decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data della sua presentazione con effetti negativi per il beneficiario.  

«Questo orientamento – si legge nelle motivazioni - pone a carico dell’interessato non solo l'onere di agire in giudizio nel termine semestrale di decadenza dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa, ma anche quello di attivare un nuovo procedimento amministrativo che altro non è se non una replica di quel controllo già svolto in sede di revisione al quale si collega l'insorgenza di un nuovo diritto che è, sì identico nel contenuto rispetto a quello revocato, ma non assicura la continuità della prestazione».

In definitiva la sentenza aderisce ai timori della sezione Lavoro osservando che i criteri sinora utilizzati «complessivamente non rispondono ad un criterio di ragionevolezza che ne giustifichino la condivisione». E pertanto afferma il seguente principio di diritto: «Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa».

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