Pensioni, Assegno più ricco per i lavoratori non vedenti

Nando Pulvirenti Mercoledì, 28 Dicembre 2016
La Legge di Bilancio porta in dote l'estensione dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori non vedenti che ricadono nel sistema contributivo.
Benefici pensionistici più ampi per i lavoratori non vedenti. Dal prossimo anno i lavoratori ciechi potranno godere di un incremento del coefficiente di trasformazione pari a 4 mesi per ogni anno di lavoro svolto presso le amministrazioni pubbliche o aziende private e, quindi, un incremento della quota C di pensione, quella determinata con il sistema di calcolo contributivo. Lo prevede l'articolo 1, co. 209 della legge 232/2016 in vigore dal prossimo 1° gennaio 2017 con la quale il legislatore apporta una modifica all'articolo 9, co. 2 della legge 113/1985 in materia di benefici riservati ai cd. centralinisti non vedenti. Destinatari della norma ai sensi del coordinamento offerto dall'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 sono tutti i lavoratori privi della vista cioè coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Tali lavoratori, possono godere, come noto, di una maggiorazione contributiva pari a 4 mesi per ogni anno di lavoro svolto alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o datori di lavoro privati utile ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione che della sua misura nonchè dell'anzianità assicurativa (Circolare Inps 173/1991). Per effetto del graduale passaggio al sistema contributivo però l'adeguamento in questione ha fatto perdere gran parte del beneficio sulla misura dell'assegno dato che il nuovo sistema di calcolo prende in considerazione solo i contributi effettivamente versati sul conto assicurativo dal lavoratore. Con il rischio di prendere, grazie a norme che ancora consentono un pensionamento anticipato ad età particolarmente favorevoli, trattamenti di pensione estremamente bassi, in alcuni casi molto vicini al minimo dell'assegno sociale. Per tamponare, almeno parzialmente tale effetto, la modifica apportata dalla Legge di Bilancio prevede, tuttavia, che la maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di lavoro svolto si applichi anche "all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335". Da ciò deriva, ad esempio, che un lavoratore non vedente che va pensione a 60 anni dopo aver svolto 12 anni di lavoro effettivo potrà godere di un coefficiente di trasformazione del montante contributivo maggiorato di 4 anni, cioè calcolato su un'età di 64 anni invece che 60. Con un incremento corrispondente della Quota C della pensione di circa il 12%.

Non sono mutate, invero, le altre norme di favore che regolano il pensionamento di vecchiaia di tali soggetti. Anche nel 2017, pertanto, nel settore privato i lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità hanno diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dell'età di 55 anni e 7 mesi, se uomini, e di 50 anni e 7 mesi se donne (per gli autonomi il requisito è elevato di 5 anni in entrambi i casi) ma sono soggette al meccanismo di slittamento previsto dalle finestre mobili. Inoltre il requisito contributivo è costituito da una anzianità di iscrizione previdenziale pari a 10 anni ed un numero minimo di contributi anch'esso pari a 10 anni (messaggio inps 800/2014; Circolare Inps 35/2012). Per i dipendenti pubblici non vedenti l'età pensionabile risulta invece fissata, di regola, a 65 anni. 

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Approfondimenti: il Pensionamento anticipato per i lavoratori non vedenti

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