Pensioni, come si utilizzano i contributi versati all'estero

Davide Grasso Domenica, 12 Marzo 2017
Con la totalizzazione comunitaria i lavoratori possono valorizzare i contributi accreditati nei paesi della Comunità Europea comprese Svizzera e Croazia.
I periodi di assicurazione, di attività subordinata, autonoma o di residenza maturati in uno stato dell'Unione Europea possono essere sommati a quelli perfezionati in un altro Stato membro nella misura necessaria per conseguire la pensione a condizione che questi periodi non siano sovrapposti e che, nell'ambito dello Stato che concede la pensione, i contributi accreditati siano superiori ad un anno.

Sono queste le regole attraverso le quali è possibile totalizzare periodi contributivi derivanti da un attività svolta all'estero in un paese dell'Unione Europea comprese Svizzera e Croazia. È il caso classico di quei lavoratori che hanno lavorato in Italia solo per un periodo della loro vita e poi si sono trasferiti in uno Stato dell'Unione Europea per un altro periodo. Si immagini ad esempio il caso di un lavoratore abbia versato in Italia 15 anni di contributi e in Germania altri 10 e al compimento dell'età richiesta voglia accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Se non esistesse la totalizzazione internazionale il lavoratore non avrebbe la possibilità di accedere al pensionamento di vecchiaia poiché non avrebbe perfezionato il requisito contributivo minimo dei 20 anni nella gestione italiana. In suo soccorso però la totalizzazione gli consente di valorizzare i contributi maturati della gestione estera sommandoli a quelli presenti nella gestione previdenziale italiana. Per la liquidazione della quota pensione a carico delle gestioni previdenziali italiane valgono le medesime regole previste per la generalità degli assicurati: bisogna, pertanto, raggiungere i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata stabiliti dalla Legge Fornero (66 anni e 7 mesi di età e 20 di contributi o 42 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall'età anagrafica) oltre che gli eventuali altri requisiti per la maturazione del diritto a pensione. Si pensi, ad esempio agli importi soglia previsti per chi è nel contributivo, di 1,5 o 2,8 volte il valore dell'assegno sociale (cfr: Circolare Inps 119/2012). Con il vantaggio, come accennato, che i requisiti contributivi per il diritto a pensione possono essere raggiunti sommando la contribuzione versata all'estero. 

Il calcolo della Pensione. Per quanto riguarda la misura del trattamento pensionistico liquidato a carico dell'assicurazione italiana esso sarà calcolato pro rata sui contributi versati in Italia e nel paese estero. In pratica ciascun ente di previdenzale liquidera' un assegno in base agli anni di contribuzione maturati secondo le regole previste in tale ordinamento considerando i periodi di lavoro svolti all' estero. L'importo così calcolato è, tuttavia, virtuale in quanto l'ente metterà in pagamento solo quello corrispondente ai contributi versati in ciascun paese applicando una percentuale di riduzione determinata dal rapporto tra i periodi contributivi complessivi e quelli riferiti al singolo Stato

Si immagini, ad esempio, un dipendente cessato dal servizio con 37 anni di anzianità, di cui 3 anni e 6 mesi lavorati all'estero, che consegue una pensione annua lorda virtuale, calcolata cioè sui 37 anni, pari a 25.450 euro. Per determinare l'importo spettante si dovrà procedere nel seguente modo: sottrarre proporzionalmente i periodi maturati della gestione estera a quelli teorici e quindi utilizzarli per determinare il trattamento effettivo. In numeri: 33 anni e 6 mesi = 402 mesi; 37 anni = 444 mesi. 402/444 × 25.450 euro = 23.042 euro. Tale importo sarà la pensione effettiva messa in pagamento dallo Stato italiano, alla quale si aggiungerà la quota pagata dallo stato estero sempre calcolata sulla base delle regole predette. 

In altri termini si deve prima procedere alla totalizzazione di tutti i periodi risultanti in favore del richiedente accreditati presso tutte le istituzioni degli Stati interessati. Successivamente si dovrà ridurre in modo proporzionale l'importo della prestazione virtuale sulla base del rapporto tra la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in Italia e la durata totale dei periodi esteri. 

Ove tuttavia la prestazione nazionale risultasse più favorevole rispetto a quella maturata con il pro-rata verrà messo in pagamento l'importo della prima. I regolamenti comunitari stabiliscono, infatti, che l’interessato ha diritto a percepire, dall’istituzione competente di ciascuno Stato membro, l’importo più elevato tra quello derivante dal calcolo effettuato sulla base della sola legislazione nazionale (pensione autonoma) e quello risultante  dal calcolo effettuato secondo le regole del pro-rata.  

Se invece l'accredito è avvenuto in un paese extra europeo bisogna distinguere sulla base dell'esistenza di una convenzione siglata dall'Italia con il paese interessato. Se esiste una convenzione sulla sicurezza sociale e previdenziale in generale il lavoratore potrà totalizzare i contributi accreditati nella gestione estera secondo le modalità indicate nella Convenzione stessa. In caso contrario il lavoratore potrà maturare la pensione in base alle regole vigenti nello Stato convenzionato ma dovrà chiedere comunque il riscatto oneroso per far valere quei periodi ai fini del diritto alla pensione in Italia.

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Documenti: Circolare Inps 88/2010; Circolare Inps 119/2012

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