Pensioni, Dal 1° maggio Precoci in Pensione con 41 anni di contributi

Eleonora Accorsi Venerdì, 06 Gennaio 2017
Nell'agevolazione potrà rientrare solo chi ha lavorato almeno 12 mesi di contribuzione da lavoro prima del 19° anno di età e risulti disoccupato, invalido o impiegato in attività gravose o usuranti.
Dal prossimo 1° maggio 2017 la legge di bilancio alcune particolari categorie di precoci potranno accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contribuzione (2132 settimane contributive) a prescindere dall'età anagrafica. Ne potranno fare parte i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, nonchè i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si riconoscono in uno dei seguenti profili di tutela:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (ex art. 7, della legge 604/1966), hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge 104/1992

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento; 

d) sono lavoratori dipendenti compresi nelle undici professioni sotto indicate che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo oppure sono lavoratori addetti a mansioni usuranti o a lavoratori notturni come già individuati dal Dlgs 67/2011 (si veda: lavori usuranti).   

Le condizioni devono essere rispettate entrambe e quindi, ciò significa che chi è stato impiegato in attività gravosa, usurante, risulta disoccupato, invalido o assista il familiare disabile ma non ha svolto almeno 12 mesi di attività lavorativa prima del 19° anno di età resta tagliato fuori da beneficio, così come lo sarà pure chi ha svolto lavoro prima del 19° anno ma non rientra in uno dei quattro appena menzionati profili di tutela. Chi rispetta i requisiti suddetti potrà invece accedere alla pensione con un anticipo di un anno e 10 mesi gli uomini o di dieci mesi le donne rispetto agli attuali requisiti previsti per la pensione anticipata (che chiedono, come noto, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). 

Attenzione anche ad una ulteriore condizione occulta. Il beneficio suddetto viene riconosciuto nell'ambito di programmate risorse di bilancio: 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza dei trattamenti viene differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, individuati da un Dpcm atteso entro il 1° marzo 2017 e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie.

Il citato decreto dovrà altresì determinazione le caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al punto d) sopra citato, le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio e alla relativa documentazione da presentare a tali fini nonchè alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico dovrà fornire all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio. 

A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico in questione non sarà cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra i 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne) di contributi necessari per il conseguimento della "normale" pensione anticipata e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento. Infine, per il raggiungimento dell'anzianità contributiva di 41 anni non potranno essere utilizzate le maggiorazioni convenzionali ad eccezione della maggiorazione prevista in favore dei cd. lavoratori con una invalidità superiore al 74% (ex art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

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