Pensioni, Ok Alla Franchigia di 12 mesi per APE Sociale e Precoci

Valerio Damiani Martedì, 25 Aprile 2017
Il Testo della Manovra in Gazzetta Ufficiale conferma il correttivo che spalma su sette anni la ricerca dello svolgimento dell'attività gravosa prima del pensionamento anticipato. 
Ok ai correttivi su APE sociale e lavoratori precoci. L'articolo 54 del decreto legge 50/2017 (manovra bis) pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale conferma la norma di interpretazione autentica che inserisce una franchigia di 12 mesi per raggiungere i sei anni continuativi nei casi di lavori gravosi

Come noto secondo gli allegati C ed E alla legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016) i lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa potranno chiedere dal 1° maggio 2017 l'APe sociale, cioè il sussidio gratuito di accompagnamento alla pensione, se risultano in possesso di almeno 63 anni e almeno 36 anni di contributi, oppure, se più favorevole, ritirarsi in anticipo al raggiungimento di 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica a condizione, però, di poter vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. In entrambi i casi le mansioni devono essere svolte al momento della decorrenza dell'indennità o del pensionamento anticipato con 41 anni di contributi.

Le categorie dei lavoratori ammessi al beneficio risultano essere: 1) gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; 2) I Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; 3) i Conciatori di pelli e di pellicce; 4) I Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; 5) I Conduttori di mezzi pesanti e camion; 6) Il Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; 7) gli Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; 8) Gli Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; 9) I Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; 10) Il Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; 11) Gli Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Secondo la modifica approvata dal Governo l'arco temporale entro il quale ricercare i sei anni di attività faticose o pesanti viene spalmato su un periodo di sette anni precedenti il momento della decorrenza dell'APE sociale o del pensionamento anticipato con 41 anni di contributi (nel caso dei lavoratori precoci). La norma, in sostanza, consente il recupero nel settimo anno prima del pensionamento dei periodi di interruzione lavorativa presenti negli ultimi sei entro un massimo di 12 mesi. Quindi se negli ultimi sei anni, ad esempio tra il 2011 ed il 2017, c'è stato un periodo di inattività o di interruzione pari a 12 mesi, si ipotizzi tra il 2014 ed il 2015, l'interessato non perderà il diritto al pensionamento anticipato ove tra il 2010 ed il 2011 (cioè nel settimo anno antecedente la decorrenza delle uscite anticipate) abbia svolto le predette attività gravose per 12 mesi. Resta inteso che l'attività lavorativa di natura gravosa deve risultare, comunque, svolta al momento della decorrenza dell'ape sociale o del pensionamento con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci (questo passaggio non risulta modificato dal correttivo appena approvato). La modifica rende ora possibile lo sblocco dei DPCM sull'ape sociale e sui lavoratori precoci; il primo è già stato approvato ed è all'esame del Consiglio di Stato prima di arrivare in Gazzetta Ufficiale, il secondo sarà licenziato da Palazzo Chigi nei prossimi giorni. 

L'articolo citato, composto di due commi, dispone infatti: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità (...) le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attività lavorative di cui all’allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione"

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«Intanto - ha spiegato Poletti - faremo un lavoro di approfondimento per un'analisi degli elementi numerici, delle platee a cui ci si riferisce. Ci rivolgiamo a giovani con carriere discontinue ma dobbiamo definire quali sono gli elementi precisi che definiscono le platee». Inoltre, nell’incontro del 4 maggio, ha aggiunto il ministro, «faremo una riflessione sulla previdenza complementare. Si sa che il trattamento previdenziale e la previdenza complementare hanno una connessione e serve un approfondimento tecnico».
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