Pensioni, Il part-time verticale non riduce l'anzianità contributiva

Nicola Colapinto Mercoledì, 07 Novembre 2018
La Corte di Cassazione ribadisce l'orientamento già emerso con la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2010 accogliendo il ricorso di alcuni lavoratori che si erano visti contrarre l'anzianità utile ai fini della pensione.
Il part-time verticale ciclico non comprime l'anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione. La Corte di Cassazione con la sentenza numero 27665 del 30 Ottobre 2018 ha accertato il diritto ad alcuni lavoratori che avevano fatto causa all'Inps a vedersi riconosciuta l’anzianità contributiva per 52 settimane per tutti gli anni durante i quali avevano lavorato in regime di part time verticale, cioè solo per alcuni giorni la settimana, con una azienda del settore aereo.

La Corte ha ribadito che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (v., fra le altre, Cass. nn. 23948 e 24532 del 2015; nn. 26662, 21376, 21207 e 8565 del 2016; nn. 4968 e 16677 del 2017) è nel senso ormai di riconoscere l'efficacia a fini del diritto alla pensione dei periodi non lavorati in caso di part time verticale incidendo la contribuzione ridotta esclusivamente sulla misura della pensione e non anche sulla durata del rapporto di lavoro. Orientamento confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria a tutela del principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale. La Corte al riguardo menziona la pronuncia della CGUE 10.6.2010, resa nei procedimenti riuniti C-395-396/08, B. ed altri, concernente fattispecie sovrapponibile a quella sottoposta al suo esame in cui è stato sancito il principio secondo il quale, con riferimento alle pensioni, "osta ad una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive".

In sostanza i periodi non lavorati nell'ambito di un part-time verticale sono utili ai fini del diritto alla pensione al pari di quelli prestati in regime di part-time orizzontale (ovviamente fermo il rispetto del minimale contributivo richiesto dalla legge per la copertura dell'anno intero). L'ente previdenziale è tenuto, pertanto, a riconoscere tali periodi per il perfezionamento dei requisiti contributivi sia per il diritto alla pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) sia per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne) nonchè per le altre prestazioni previdenziali erogabili dall'Ente.

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