Il minimale contributivo è l'importo minimo che deve essere rispettato per permettere l'accredito della contribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli autonomi.

Il Minimale Contributivo

Il minimale contributivo costituisce la retribuzione minima da prendere a base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assicurativi che il datore di lavoro deve versare all'ente previdenziale in relazione alla prestazione svolta dal dipendente. Il punto di riferimento normalmente utilizzato per l'individuazione del minimale contributivo è il contratto collettivo nazionale di lavoro. Le retribuzioni indicate negli altri accordi o nel contratto individuale, infatti, possono costituire il minimale contributivo solo se i relativi importi risultino maggiori di quelli indicati nel CCNL di riferimento.

Questo valore, il cd. minimale contrattuale discende dall'articolo 1, comma 1, Dl 338/1989 che ancora la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale "all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". 

Il minimo dei minimi
A chiusura del sistema, la legge prevede un minimale giornaliero inderogabile che costituisce il minimo dei minimi al di sotto del quale neanche il minimale contrattuale appena indicato può scendere. Esso è costituito dal 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno (articolo 7, comma 1 del Dl 463/1983). Per il 2022 dato che il trattamento minimo è pari a 525,38 euro al mese, il reddito minimo da assoggettare a contribuzione è pari a 49,91 euro al giorno (Circolare Inps 15/2022). Ciò significa che se il lavoratore percepisce, in forza della contrattazione collettiva, una retribuzione giornaliera inferiore a tale valore la contribuzione da versare viene determinata comunque sulla base di un reddito minimo giornaliero di 49,91€.

Per quanto riguarda il lavoro part-time il minimo orario da assoggettare a contribuzione discende dall'orario di lavoro settimanale. Nel 2022, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: € 49,91 x 6 /40 =  € 7,49. Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: € 49,91 x 5 /36 =  € 6,93.

La retribuzione minima per l'accredito di un anno di contribuzione
Il minimale contributivo deve essere tenuto distinto dalla retribuzione minima per l'accredito di un anno intero di contributi presso l'Inps. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 638/1983 il limite di retribuzione per l’accredito di un anno intero di contributi obbligatori e figurativi per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Quindi nel 2022 è di almeno 210,15 euro a settimana e nell'anno di 10.928 euro. E ciò significa che per un lavoratore dipendente devono essere versati all'Inps contributi (aliquota del 33% suddivisa tra azienda e diretto interessato) per almeno 69 euro alla settimana e 3.606 euro nel corso dell'anno per coprire un anno intero ai fini della pensione.

In caso di lavoro a tempo pieno, il rispetto del minimale contributivo giornaliero per 6 giorni a settimana (49,91€) garantisce sempre il raggiungimento del minimo settimanale per l'accredito di una settimana di contributi. Quindi non si pongono particolari problemi. Se il rapporto, invece, è part-time la retribuzione annua percepita può comunque non consentire l'accredito di un anno intero di contribuzione ai fini pensionistici. La riduzione, in questo caso, viene calcolata in misura proporzionale al versato. 

Si immagini, ad esempio, un lavoratore in regime di part-time al 50% per tutto l'anno con una retribuzione lorda annua di 8.300 euro. Poiché la legge vuole che i contributi siano versati almeno su 210,15 euro settimanali gli uffici Inps dividono il salario realmente guadagnato e sul quale sono stati pagati i contributi per la cifra settimanale fissa (l'arrotondamento è sempre per eccesso). Il risultato di questa divisione è che il salario dell'interessato copre solo 39 volte il reddito minimo settimanale di 210,15 euro. E perciò gli uffici accrediteranno solo 39 settimane ai fini del diritto alla pensione. Con il risultato che la persona pur avendo avuto un contratto di una durata pari a 12 mesi ne perde 3 ai fini del diritto alla pensione. Per integrare la restante parte il lavoratore dovrà, se lo reputa opportuno, versare i contributi volontari o procedere al riscatto. 

Eccezioni
Appare utile ricordare che sia il minimale contributivo che il meccanismo di riduzione appena descritti non trovano applicazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato per espressa previsione normativa (articolo 7, co. 5 del decreto legge 463/1983). L'applicazione delle predette regole risulterebbe, infatti, eccessivamente onerosa per tali caregorie di soggetti facendogli allontanare la possibilità di accedere alla pensione. In particolare, per quanto riguarda i lavoratori domestici la copertura di un anno intero di contribuzione avviene qualora per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative (arg. ex art. 10 del Dpr 1403/1971) la cui retribuzione orario risulta fissata, come noto, in via convenzionale. In caso contrario sara' accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l'importo contributivo corrispondente a 24 ore lavorative. Il meccanismo non trova applicazione, peraltro, neanche nei confronti del settore pubblico.

Lavoratori autonomi 
Anche le gestioni speciali dei lavoratori commercianti e artigiani hanno un minimale annuo. Per il 2022 tale valore è pari a 16.243 euro. In queste due gestioni il minimale opera nel senso di determinare la contribuzione minima annua che questi lavoratori devono versare all'Inps anche nel caso in cui l'iscritto produca un reddito inferiore al suddetto minimale. Ad esempio se il lavoratore autonomo produce un reddito di 10mila euro annuo costui dovrà applicare le aliquote contributive previste non sui 10mila euro ma sul minimale di 16.243 euro.

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili. Un particolare sconto sul minimale è altresì previsto per coloro che aderiscono al regime forfettario introdotto dalla legge di stabilita' 190/2014 come di recente modificato dalla legge 208/2015. (cfr: Circolare Inps 35/2016). 

Gestione dei Parasubordinati
Anche la gestione separata dell'Inps prevede un minimale contributivo pari a 16.243 euro annui (valore 2022) ovvero a 1.353,58 euro mensili. Il sistema del minimale, tuttavia, in questa gestione è diverso rispetto a quello previsto per gli altri fondi previdenziali dei lavoratori autonomi. L'articolo 2 comma 29 della legge 335/1995 prevede, di fatti, che il lavoratore iscritto alla gestione separata ha diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento solo se l'importo corrisposto non è inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito degli Artigiani e commercianti. In caso di contribuzione anno inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare vengono ridotti in proporzione alla somma versata e vengono attribuiti temporalmente al periodo corrispondente a partire da inizio dell'anno solare fino a concorrenza del periodo riconoscibile. L'arrotondamento in questo caso è sempre per difetto. Ad esempio se un lavoratore ha guadagnato 7 mila euro con un contratto che ha una durata di dodici mesi l'Inps accrediterà solo 5 mesi ai fini pensionistici (7mila euro/1.353,58€). 

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