Pensioni, niente massimale per i lavoratori che riscattano contributi prima del 1996

Davide Grasso Sabato, 02 Aprile 2016

L'Inps fornisce i chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per coloro che acquisiscano anzianità assicurative ante 1° gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo.

Il massimale contributivo non è applicabile ai soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 che, tuttavia, abbiano acquisito anzianità assicurative relative a periodi antecedenti alla predetta data in virtù di una domanda di accredito figurativo o di riscatto. Lo precisa l'Inps con la Circolare 58/2016 confermando una interpretazione ai fini della determinazione della pensione per i lavoratori con carriere retributive particolarmente brillanti.

La questione. L'articolo 2, comma 18 della legge 335/1995, ha introdotto la regola del massimale, cioè il tetto massimo del proprio reddito annuo per la base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria a partire dal 1° gennaio 1996, cioè privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cd. "nuovi iscritti").  Il massimale è una cifra annua stabilita per legge, pari a poco più di 100mila euro per il 2016, che viene rivalutata di anno in anno dall’ Istat in base all’ indice dei prezzi al consumo. La retribuzione imponibile eccedente tale cifra, in sostanza, non deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale per i soggetti che ricadono nel contributivo puro. Viceversa, per coloro in possesso di anzianità contributiva già maturata in forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995 (cd. “vecchi iscritti”), il citato massimale annuo non trova applicazione, con la conseguenza che l’intera retribuzione imponibile viene assoggettata a contribuzione previdenziale.

In passato era emersa, tuttavia, una questione con riferimento alle ipotesi di soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 che abbiano acquisito anzianità assicurative relative a periodi antecedenti alla predetta data in virtù di una domanda di accredito figurativo o di riscatto (es. di laurea). In tale ipotesi risultava in dubbio se il massimale dovesse essere cancellato, perchè il soggetto avrebbe acquisito anzianità contributiva prima del 1995, oppure mantenuto. L'Istituto con Circolare n. 42 del 17 marzo 2009 aveva sposato la prima ipotesi con la conseguenza che tutta la retribuzione imponibile dovesse essere assoggettata a contribuzione previdenziale. In particolare, nella predetta circolare si è stabilito che, in caso di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo da parte di lavoratori “nuovi iscritti”, i medesimi non sono più assoggettati all’applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Tale interpretazione, precisa l'Inps, risulta ora confermata (anche) dalla recente norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma 280 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata sulla GU n. 302 del 30 dicembre 2015 (legge di Stabilità 2016).

L’acquisizione da parte dell’interessato della qualità di “vecchio iscritto” è subordinata, comunque, all’assolvimento del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata), in mancanza del quale il lavoratore viene considerato nuovamente come “nuovo iscritto” con conseguente applicazione del massimale citato. In tale ipotesi, il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro del mancato assolvimento dell’onere economico relativo al riscatto, il quale è nuovamente tenuto all’applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 citato e al conseguente adeguamento delle denunce pregresse.

Anche nelle gestioni pubbliche. L'inps precisa, tra l'altro, che tale regola è applicabile non solo alla generalità dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ma anche ai fondi esclusivi della stessa. Pertanto, anche per i soggetti assicurati alle forme di previdenza obbligatoria gestite dall’ex Inpdap ed iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996, la retribuzione imponibile è assoggettata alla contribuzione previdenziale nei limiti del predetto massimale annuo. Parimenti, per i soggetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996, tale massimale non si applica. 

A seguito degli ultimi chiarimenti forniti le amministrazioni pubbliche possono aver commesso degli errori circa l'applicazione del massimale. In concreto, ricorda l'Inps, può capitare: 1) che l'ente datore di lavoro abbia effettuato un versamento di contribuzione previdenziale in misura maggiore al dovuto (qualora il massimale doveva essere applicato ma è stato erroneamente disapplicato); 2) che il medesimo ente abbia effettuato un versamento di contribuzione previdenziale inferiore al dovuto (se il massimale non doveva essere applicato ma è stato erroneamente applicato). Nel primo caso, con riferimento ai lavoratori iscritti presso le gestioni pubbliche, precisa l'Inps, si potrà dar luogo ad un rimborso delle predette somme nei limiti del termine prescrizionale ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c. per le ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Ove il termine prescrizionale sia spirato le contribuzioni aggiuntive saranno riportate e valutate solo entro il limite del massimale ai fini delle prestazioni. Nel secondo caso il datore di lavoro pubblico dovrà procedere alla regolarizzazione delle differenze contributive derivanti entro il terzo mese successivo all’emanazione della circolare in parola senza aggravio di oneri accessori a titolo di sanzioni civili, ma con la sola applicazione degli interessi al tasso legale. 

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Documenti: Circolare Inps 58/2016

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