Il massimale è il tetto retributivo oltre cui il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale. E' stato fissato dalla legge 335/1995 che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo.

Il Massimale Contributivo

Nell'ordinamento previdenziale pubblico prima dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo non esisteva in generale un limite massimo della retribuzione assoggettabile a contribuzione. Questo limite era previsto esclusivamente per i dirigenti di aziende industriali iscritti all'Inpdai ai sensi dell'articolo 1 della legge 44/1973, limite fissato in euro 143.105,99 e tuttavia abolito con effetto dal 1° gennaio 2003, ultimo anno di vita della gestione (tale massimale continua ad applicarsi nel calcolo della retribuzione media settimanale riferita alle anzianità contributive precedenti il 2003, si veda infra).

L'articolo 2, comma 18 della legge 335/1995 ha disposto che per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si scrivono a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di 132 milioni di vecchie lire, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successive alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Questa misura massima viene annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come determinato dall'Istat. Per l'anno 2022 il massimale contributivo è pari a € 105.014,00.

Il massimale contributivo è, pertanto, applicabile in due ipotesi: 1) nei confronti dei lavoratori che hanno iniziato il rapporto assicurativo dopo il primo gennaio 1996; 2) nei confronti di coloro che risultavano già iscritti a tale data ad un Fondo Pensioni obbligatorio a condizione di esercitare l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995 per i periodi successivi all'applicazione del massimale stesso. Essendo rilevante la circostanza che alla data del 31 dicembre 1995 il lavoratore non risultasse in possesso di anzianità assicurativa particolari problemi sono nati ove il lavoratore, iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria dopo il 1995, proceda al riscatto o all'accredito figurativo di periodi di contribuzione antecedenti alla predetta data. Si pensi, ad esempio, al riscatto di una laurea o al servizio militare svolto prima del 1996 di un lavoratore che ha iniziato a lavorare dopo il 1996. In tale circostanza l'Inps ha precisato che tali soggetti non sono più assoggettati all’applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda di riscatto o accredito figurativo della domanda (Circolare Inps 42/2009; Circolare Inps 58/2016). 

Il calcolo del massimale deve essere, ovviamente, operato su base annua e prescinde dal numero dei rapporti di lavoro svolti nel corso dell'anno medesimo, sia in caso di successione differenti contratti sia in caso di simultaneità di diversi rapporti. Inoltre, importo massimo va riferito a tutta la contribuzione anche se la stessa deve essere versata in differenti fondi di previdenza obbligatoria.

Perimetro di Applicazione. Il predetto massimale interessa la generalità dei lavoratori iscritti presso le forme di previdenza pubblica obbligatorie (AGO, Gestioni Speciali dei Lavori autonomi, Gestione Separata, Fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'AGO) con inclusione anche dell'Inpgi. Le altre forme di previdenza obbligatorie (quelle private come le Casse Professionali) hanno mantenuto una certa autonomia nell'applicazione del massimale che, pertanto, varia a seconde del regolamento stesso delle Casse. 

Si ricorda che uno specifico massimale sussiste anche con riferimento ai lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali (commercianti, artigiani) in possesso di contribuzione antecedente al 31.12.1995. Tale massimale è pari al limite di retribuzione annua pensionabile maggiorata di due terzi: per il 2022 è il valore è pari a 80.465 €. Tale reddito è inteso come limite individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa. Questi limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il massimale annuo è di 105.014€.

Regime Inpdai

Con riferimento alle anzianità maturate nel regime INPDAI sino al 31 gennaio 2002 il massimale della base pensionabile nel 2022 è pari a 191.423€. Il medesimo massimale, peraltro, risulta applicabile ai sensi dell'articolo 3-bis, co. 11 del Dlgs 502/1992 anche nei confronti dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in possesso di anzianità contrbutiva al 31.12.1995.

Le conseguenze. L'applicazione del massimale comporta che tutta la retribuzione percepita oltre il limite annualmente indicato non è assoggettabile a contribuzione previdenziale. E pertanto non si tradurrà in pensione. Ciò significa che oltre il tetto previsto il datore di lavoro e/o il lavoratore pagherà una quota fissa di contributi in rapporto alla retribuzione percepita e otterrà, pertanto, una pensione minore rispetto a quanto avrebbe percepito se il massimale non fosse stato applicato. 

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Documenti: Circolare Inps 177/1996; Circolare Inps 42/2009; Circolare Inps 58/2016

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