Pensioni, Prosegue il contratto di espansione nel 2021

Bernardo Diaz Giovedì, 21 Gennaio 2021
Lo strumento previsto in via sperimentale per il 2019 e 2020 potrà essere utilizzato anche nel 2021 a favore delle imprese con organico di almeno 250 dipendenti.  Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2021.
Più chances per il contratto di espansione interprofessionale. Potrà essere utilizzato, infatti, anche nel 2021 dalle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 250 dipendenti (contro i 1.000 stabiliti in precedenza). Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2021 nell'ambito delle misure di sostegno al welfare.

Come noto l’articolo 41 del D.Lgs. 148/2015, ai commi da 1 a 3, ha previsto in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità, la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il contratto deve contenere una programmazione dell'assunzione di nuove professionalità (da inserire in azienda con contratto a tempo indeterminato) e un progetto formativo e di riqualificazione del personale già dipendente, al fine di modificare e aggiornare le competenze professionali possedute dal personale anche mediante un più razionale impiego delle risorse disponibili. Tale processo di formazione e riqualificazione può essere svolto attraverso la programmazione di riduzioni orarie o sospensione del personale dipendente, a cui viene riconosciuto un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi (in deroga alle durata complessiva degli interventi di cig nel quinquennio mobile); oppure attraverso la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per i lavoratori a non più di 5 anni dal raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o della pensione anticipata con pagamento da parte dell'azienda di un'indennità economica (pari alla pensione maturata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro) ad integrazione della Naspi sino all'effettivo pensionamento oltre che della relativa contribuzione figurativa per il periodo non coperto dalla Naspi (nel solo caso in cui l'operazione sia finalizzata a far acquisire al lavoratore la pensione anticipata).

Le novità del 2021

L'articolo 1, co. 349 della legge 178/2020 rinnova la sperimentazione della misura anche nel 2021 ed estende l'operatività (solo per il 2021) anche a favore delle imprese con organico di almeno 250 dipendenti. A garanzia della solvibilità datoriale viene, inoltre, introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di produrre una fideiussione bancaria (al pari di quanto attualmente avviene per l'isopensione) nonché il versamento mensile all'INPS della relativa provvista economica per garantire l'erogazione dell'indennizzo di accompagnamento alla pensione e la contribuzione figurativa.

La legge di bilancio, inoltre, specifica i criteri di calcolo dell'indennizzo e della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro. In particolare l'indennizzo viene ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione della stessa NASPI e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata viene ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa riconosciuta per la Naspi, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa per i lavoratori beneficiari (cioè permane il limite di 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso).

Si prevede, infine, per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, e che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, sopra citati, per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI al lavoratore.

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