Lavoro, Stop al Congedo Facoltativo per i papà dal 1° gennaio 2017

Alberto Brambilla Martedì, 11 Aprile 2017
Ma l'Inps riconosce la possibilità per i padri lavoratori dipendenti di fruire del congedo facoltativo e della relativa indennità per nascite ed adozioni avvenute entro il 31 dicembre 2016.
Il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016. Lo stabilisce l'Inps nel messaggio 1581/2017 pubblicato ieri dall'istituto di previdenza a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute dalle sedi territoriali. Come noto il legislatore nella legge di bilancio non ha riproposto per il 2017 la facoltà, prevista sino allo scorso anno, per il padre di usufruire di ulteriori due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest'ultima (il cd. congedo facoltativo). A tal proposito l'Istituto aveva precisato con il messaggio 828/2017 lo scorso 24 febbraio che a partire dal 1° gennaio 2017 non possono essere più presentate domande volte alla fruizione di tale congedo e delle relativa indennità.

Tale disposizione, precisa ora l'Inps, si riferisce però ai soli eventi parto, adozione ed affidamento avvenuti nell’anno 2017, rimanendo valide, per i predetti eventi verificatisi nell’anno 2016, le disposizioni precedenti ex art. l'art.1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016). Pertanto nei casi di parto, adozione e affidamento avvenuti entro il 31 dicembre 2016 il padre lavoratore dipendente può chiedere la fruizione del congedo nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento). 

Per quanto riguarda, invece, il congedo obbligatorio la legge di bilancio per il 2017 ha previsto, in particolare, la proroga agli anni 2017 e 2018 del congedo di due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. La misura, come noto, era stata introdotta in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208Dal prossimo anno, inoltre, c'è da evidenziare che in realtà i giorni di congedo obbligatorio raddoppieranno, fruibili anche in modo non continuativo. Per l'anno 2018 la manovra prevede, inoltre, che il padre lavoratore dipendente possa astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In totale, pertanto, nel 2018 i giorni di assenza del padre in relazione alla nascita del figlio saranno quattro elevabili a cinque previo accordo con la madre.

La novità fa coppia con una serie di sostegni alla genitorialità in parte introdotti o rinnovati quest'anno: oltre alla proroga del voucher baby-sitting da quest'anno le lavoratrici madri potranno contare sul buono nido di mille euro su base annua, parametrato su undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati per i bimbi nati dal 2016 in poi e sul premio alla nascita di 800 euro una tantum oltre al bonus bebè che scadrà però, salvo proroghe, il prossimo 31 dicembre 2017.

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Documenti: Messaggio Inps 828/2017; Messaggio inps 1581/2017

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