Il bonus, previsto in via sperimentale per il triennio 2015-2018, è scaduto il 31 dicembre 2018. Era fruibile in alternativa al congedo parentale entro un vincolo annuo di risorse. 

Il Voucher per i Servizi di Baby Sitting

Tra le misure di sostegno alla genitorialità la Riforma del Mercato del Lavoro (articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 92/2012) ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un voucher per l'acquisto di servizi di babysitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. La sperimentazione è stata rinnovata nell'anno 2016 dalla legge 208/2015 ed ulteriormente prorogata per un ulteriore biennio, sino al 31 dicembre 2018, dalla legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016).

La misura si rivolge alle generalità delle lavoratrici dipendenti, sia del settore privato che del pubblico impiego nonchè alle lavoratrici iscritte presso la gestione separata dell'Inps (sia collaboratrici che professioniste con partita Iva) a condizione che non risultino iscritte presso altre gestioni previdenziali obbligatorie. Dal 2016 la misura è stata estesa anche alle altre lavoratrici autonome ed imprenditrici iscritte ad altra gestione previdenziale dell'Inps (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250). Dal beneficio continuano attualmente a rimanere escluse le professioniste iscritte presso altre gestioni previdenziali obbligatorie diverse dall'Inps. 

È bene specificare che il legislatore ha posto la misura come alternativa al congedo parentale, motivo per cui la lavoratrice che decida di avvalersene dovrà espressamente rinunciare ai corrispondenti mesi di congedo. Del pari restano escluse dal beneficio le lavoratrici che non abbiano diritto al congedo parentale (ad esempio, le lavoratrici domestiche, le disoccupate, le autonome che non siano in regola con il versamento dei contributi), nonché quelle già esentate totalmente dal pagamento dei servizi pubblici o privati per l'infanzia o che già usufruiscano del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Il periodo in cui si può utilizzare lo strumento coincide con gli 11 mesi successivi al termine del congedo di maternità per le lavoratrici dipendenti mentre risulta individuato nel primo anno di vita del bambino per le lavoratrici autonome. 

Le modalità di erogazione del contributo

Il contributo è strutturato in modo tale da non prevedere l'erogazione di somme monetarie dirette in favore della madre. Per evitare abusi. Può essere alternativamente utilizzato in due modi: a) per acquistare servizi di baby-sitting attraverso l'attribuzione di un voucher alla madre, oppure; b) per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditatiNel caso di fruizione dei servizi pubblici per l'infanzia o privati, l'Inps riconoscerà il contributo a condizione che la struttura ospitante rientri tra quelle accreditate presso l'istituto, presenti in un apposito elenco consultabile on line. Il pagamento non sarà corrisposto alla richiedente ma direttamente alla struttura scelta su presentazione di documentazione che attesti il servizio.

Per il baby sitting, l'ente corrisponderà alla madre l'equivalente del contributo in voucher da utilizzare per il pagamento della lavoratrice che si occupa dell'erogazione del servizio di baby-sitting. Dal 2016 la procedura di erogazione dei voucher non avviene più in modalità cartacea come in passato ma tramite il canale telematico dell'Inps (Circ. Inps 75/2016) con le medesime regole per il pagamento dei voucher per il lavoro accessorio. A partire dal 1° gennaio 2018 il pagamento della prestazione lavorativa avviene tramite il cd. Libretto Famiglia. In particolare sia la madre che la prestatrice dei servizi di baby-sitting dovranno registrarsi telematicamente al portale delle Prestazioni Occasionali dell'Inps; la madre una volta riconosciuto il diritto al contributo, dovrà caricare sulla piattaforma Inps l'importo e comunicare telematicamente all'Inps l’inizio e la fine di ciascuna prestazione (qui ulteriori dettagli sulla presentazione delle domande a partire dal 2018). 

Importo del contributo

L'importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere. Il contributo spetta anche parzialmente ove la lavoratrice abbia già fruito del congedo parentale. Ad esempio se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi di congedo parentale, può accedere al contributo per i restanti due mesi. Le lavoratrici part-time possono fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Da segnalare che il contributo è concesso in ragione del singolo figlio: perciò, in presenza di più figli, è possibile accedere a più bonus. Sulla misura pende un vincolo di spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Si tratta di risorse che spesso si esauriscono prima della fine dell'anno. In tal caso l'Inps comunica il termine delle risorse e che non è possibile procedere all'accoglimento di ulteriori domande per il beneficio. 

Scadenza

Come anticipato la misura è scaduta il 31 dicembre 2018 e non è stata prorogata ulteriormente dal legislatore che ha optato piuttosto per l'erogazione di un contributo per il sostentamento delle rette di frequenza degli asili nido (cd. buono nido).

Normativa Anticovid

Il legislatore durante la pandemia da COVID-19 ha, tuttavia, temporaneamente rispolverato lo strumento negli anni 2020 e 2021 a favore di determinate categorie di lavoratori (soprattutto autonomi) per i periodi di sospensione dell'attività didattica dei figli minori di 14 anni.

Documenti: Dm 22 Dicembre 2012; Circolare Inps 48/2013; DM 28 Ottobre 2014; Circolare Inps 169/2014; Dm 1 Settembre 2016; Circolare Inps 216/2016; Messaggio Inps 1428/2018

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