Sostegno al reddito, Entro il 31 dicembre le domande per i pescatori autonomi

Nicola Colapinto Sabato, 20 Novembre 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS. 40 euro netti al giorno per un massimo di 90 giorni a favore dei pescatori autonomi che abbiano subito una riduzione del reddito causa COVID-19 di almeno il 33%.

Anche i pescatori hanno diritto ad un sostegno al reddito ove abbiano subito una riduzione del 33% del reddito a causa del COVID-19.

Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 173/2021 in cui detta le istruzioni attuative dell’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) con il quale il legislatore ha introdotto una misura di sostegno a favore  a favore dei lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi.

Autonomi

I chiarimenti INPS riguardano i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori, nonché dei pescatori autonomi. Per i lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione e per i soci con rapporto di lavoro subordinato di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958 l'INPS si riserva ulteriori indicazioni con apposita circolare.

Importo

Il beneficio consiste in un sostegno economico, esentasse, pari a 40 euro netti al giorno per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il beneficio non dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Condizioni

E' erogato a condizione che gli interessati abbiano subito una riduzione del reddito nel primo semestre 2021 in misura almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019 (il calo del reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell’attività). Nella domanda l'interessato dovrà autocertificare il possesso dei requisiti.

Domanda

La domanda va presentata dai diretti interessati tramite la piattaforma INPS alla voce "Indennità Covid-19" entro il 31 dicembre 2021. In alternativa al portale web, l’indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Incompatibilità

Il trattamento è incompatibile con qualsiasi pensione diretta erogata dalle forme di previdenza obbligatoria (anche l'ape sociale) ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità nonché con la percezione di trattamenti di CIG (anche con causale COVID-19) nell'arco temporale tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2021. E' cumulabile, invece, con i trattamenti di disoccupazione indennizzata (es. Naspi, disoccupazione agricola, Dis-coll).

Documenti: Circolare Inps 173/2021

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