Assegno di invalidità, la casa non rileva ai fini del reddito

Paolo Ferri Mercoledì, 11 Marzo 2015
I giudici confermano che il reddito della casa di abitazione non deve essere considerato ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.

Kamsin Il reddito della casa di abitazione non deve essere considerato ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile (art. 13 legge 118/1971). Valgono le stesse regole previste per la pensione di inabilità. È quanto ha precisato la Corte di cassazione con la sentenza della prima sezione penale n. 4674 del 17 dicembre 2014, depositata il 9 marzo 2015.

L'art. 13 riconosce agli invalidi civili, tra i 18 e i 65 anni, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (e sino al 99%), che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, un assegno mensile erogato dall'Inps di 279,75 euro (2015) per tredici mensilità. Ai fini del conseguimento dell'assegno il reddito del richiedente non deve però superare i 4.805,19 euro annui. Il tutto, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di inabilita' civile (art. 12 legge 118/1971). Il soggetto interessato deve rendere una autocertificazione annuale all'Inps, con cui attesta di non svolgere attività lavorativa. Se tale condizione viene meno, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ente. Il problema riguarda la considerazione ai tini del riconoscimento dell'assegno di invalidità de reddito di abitazione.

Nel caso specifico la Corte di appello, dando torto all'lnps, ha ritenuto che il reddito della casa di abitazione non rappresentasse un onere deducibile o una ritenuta fiscale e che, conseguentemente, il reddito Irpef al lordo non comprendesse il reddito della casa di abitazione. Secondo la Corte di appello occorre distinguere tra reddito della persona e reddito imponibile, che esclude i redditi non tassabili. La Corte di cassazione ha ricordato il suo orientamento in tema di pensione di inabilità.

Ai fini del requisito reddituale, non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l'art. 12 legge 118/1971, rinvia per le condizioni economiche all'art. 26 legge 153/1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Non rileva in senso contrario ai fini assistenziale, la denuncia dei redditi, al lordo degli oneri deducibili, in quanto la casa di abitazione non costituisce, a tale scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito. La Cassazione ha, quindi, applicato lo stesso principio all'assegno mensile di invalidità, che è concesso con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegno della pensione di inabilità.

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A cura di Paolo Ferri, Patronato Acli

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