Naspi, irrilevanti i periodi di malattia, Cig e assistenza ai disabili

Davide Grasso Lunedì, 31 Ottobre 2016
I periodi di malattia, Cig e Cigs vanno neutralizzati ai fini dell'accesso al nuovo sostegno contro la disoccupazione in quanto ininfluenti, e determinano un ampliamento del quadriennio di riferimento.
Come noto ai fini della determinazione della durata della Naspi bisogna prendere in considerazione il numero di settimane lavorate come lavoro dipendente negli ultimi quattro anni antecedenti all'evento di disoccupazione involontaria. E dividere tale valore per due. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore al minimale settimanale previsto dalla legge 638/1983 (che per il 2016 è pari a 10.440 euro annui).

Il rispetto del minimale contributivo non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti per i quali lo stesso articolo 7, co. 5 della legge 638/1983 consente una deroga a tale principio in quanto altrimenti penalizzerebbe eccessivamente categorie di lavoratori la cui retribuzione è spesso minore rispetto alla generalità degli altri lavoratori dipendenti. Questi passaggi, complessi da comprendere per il comune mortale, vengono effettuati d'ufficio dall'Inps: al normale cittadino basterà guardare nell'estratto conto contributivo il numero di settimane presenti nella campo contribuzione utile al diritto. Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata dal datore di lavoro; ciò in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.

Come detto la contribuzione utile è di regola solo quella derivante da lavoro effettivo, quella cioè sulla quale il datore paga i relativi contributi contro la disoccupazione (si presti attenzione al fatto che si sta parlando di lavoro dipendente: sono quindi esclusi gli eventuali periodi di lavoro parasubordinato o autonomo che il prestatore abbia svolto durante il quadriennio). Sono però considerati altresì utili ai fini del conteggio della Naspi anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare. Se questi periodi di contribuzioni ricadono le quadriennio di osservazione della Naspi possono essere utilizzati per la determinazione della durata della stessa.

Eventuali altri periodi di contribuzione accreditata sul proprio conto assicurativo (es. riscatti, contribuzione volontaria o altra contribuzione figurativa) così come i periodi di inoccupazione non sono considerati utili ai fini della determinazione dell'indennità contro la disoccupazione. E quindi, se presenti nel quadriennio di osservazione, non vanno presi in considerazione. Ci sono tuttavia alcune eccezioni degne di nota. Ciò riguarda, in particolare, i periodi coperti da contributi figurativi per malattia, infortunio, cassa integrazione (ordinaria, straordinaria o in deroga) con sospensione dell'attività a zero ore, le assenze per permessi giornalieri retribuiti di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 104/1992 nonchè il congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001 fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Tali periodi, ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito delle 13 settimane contributive devono essere neutralizzati in quanto ininfluenti, e pertanto, chi ha tali periodi di contribuzione alle spalle potrà beneficiare di un ampliamento del quadriennio di riferimento pari alla durata di tali periodi. Questi periodi di contribuzione, in sostanza, pur se non sono utili ai fini della determinazione della durata della Naspi possono essere utilizzati per ampliare il periodo di osservazione.

Un esempio può aiutare a spiegare il meccanismo. Si immagini un lavoratore che ha beneficiato di 24 mesi di una cassa integrazione guadagni a zero ore tra il 1° settembre 2013 ed il 1° settembre 2015 e che, quindi, ha 2 anni di contribuzione figurativa derivante da cig in questo periodo di tempo accreditata sul proprio conto assicurativo. Se la disoccupazione involontaria si verifica dal 1° settembre 2016 il periodo di osservazione naturale nel quale ricercare le settimane contributive sarebbe ricompreso tra il 1° settembre 2012 al 1° settembre 2016. Dato che in questo periodo ci sono due anni di cig a zero ore tale periodo si aggiunge in coda ampliando il periodo di osservazione per una durata di altri due anni, facendolo partire dal 1° settembre 2010. Tramite questo meccanismo il lavoratore ha la possibilità di valorizzare quindi eventuali settimane di contribuzione da lavoro accreditata tra il 2010 ed il 2012. 

La stessa regola si applica per la determinazione dell'altro requisito necessario per accedere alla Naspi cioè la presenza di almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Anche in questo caso i periodi di malattia, infortunio, cig, cigs ed assenze per assistere disabili determineranno un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate. Si rammenta che le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria (quindi anche il rapporto part-time è sufficiente ad integrare una giornata intera di lavoro effettiva).

La tavola sottostante riepiloga come vengono valutati i periodi di lavoro ai fini della ricerca del requisito contributivo per l'accesso alla Naspi (nonchè per la determinazione della sua durata) e ai fini della ricerca della 30 giornate di lavoro effettivo. 

L'Inps ha inoltre esteso la "neutralità" anche ai periodi di lavoro svolti all'estero presso paesi con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni di sicurezza sociale nonchè dei periodi di contribuzione derivante da aspettativa sindacale ex art. 31 della Legge n. 300 del 1970. Entrambi tali periodi periodi - seppure non utili per il perfezionamento del requisito contributivo ai fini Naspi - possono essere considerati “neutri” con un corrispondente ampliamento sia del periodo di osservazione (quadriennio) per la ricerca della contribuzione utile alla prestazione di disoccupazione, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro. 

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