Lavoro

Lavoro

Un impreditore edile di Bergamo ha preferito pagare gli stipendi agli operai piuttosto che gli oneri Inps.

Lo stato di crisi può escludere il reato di "evasione contributiva". E' quanto è successo a Giacomo C. titolare di una piccola impresa edile in provincia di Bergamo che era finito sotto processo perché, vista la scarsità delle risorse, aveva scelto di continuare a pagare gli stipendi ai propri operai e di non versare le relative ritenute previdenziali e assistenziali all'Inps. 

Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo gli ha dato ragione osservando che la "perdita della retribuzione agli operai sarebbe stata molto più pesante rispetto all' omesso versamento degli oneri inps nella situazione attuale di crisi economica ed avrebbe causato un danno grave ed irreparabile per le loro famiglie".  È quanto si legge nelle motivazioni alla sentenza depositata lo scorso 15 febbraio. "Il fatto non costituisce reato perchè ricorrono gli estremi dello stato di necessità, quantomeno putativo".

In altri termini, secondo il giudice, l'imprenditore ha agito in buona fede ritenendo prioritario pensare allo stato di necessità dei suoi operai e delle loro famiglie. 
L'imprenditore era in una situazione di grave crisi di liquidità ed ha ommesso di versare contributi assistenziali e previdenziali su retribuzioni pari a circa 120mila euro tra il 2010 e il 2011.

Secondo il Gup l'imprenditore ha ritenuto "probabilmente per errore, che la spendita delle ormai scarne liquidità di cui disponeva per far fronte agli obblighi contributivi, avrebbe comportato per i lavoratori un pericolo attuale di danno grave e provocato il collasso di numerose questioni familiari. Cio' è sufficiente ad escludere il dolo".

L'Inps ha stabilito i nuovi valori degli assegni famigliari per il 2014 con la circolare 29/2014. L'importo degli assegni erogati dai comuni in favore delle famiglie in condizioni economiche disagiate sale di circa l'uno per cento. Relativamente all'anno 2014 l'assegno mensile di maternità è pari a 334,50 euro, quello per il nucleo familiare vale 141 euro; i limiti ISEE, per il diritto alle prestazioni, vengono fissati rispettivamente in euro 35.257, per l'assegno di maternità, e in euro 25.385 per l'assegno al nucleo familiare.

L'assegno familiare - L'assegno familiare spetta ai nuclei famigliari italiani e comunitari su richiesta che deve essere presentata al Comune di residenza. Il trattamento viene concesso dall'ente locale e viene pagato materialmente dall'Inps. Per fruire dell'assegno devono essere soddisfatti due requesiti: nel nucleo familiare devono essere presenti almeno tre figli minori e il valore dell' indicatore della situazione economica familiare, cioè l'Ise, non deve superare i 25.384,91 euro (per l'anno 2014). L'importo che viene erogato mensilmente è pari a 141,02 euro e su base annua la prestazione è pari a 1.833,26 euro.

L'assegno di maternita' - L'assegno di maternità viene concesso alle donne cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento. Per il 2014 l'assegno è pari a 1.691,05 euro cioè 338,21 euro al mese fruibile per 5 mensilità. Il beneficio va richiesto al Comune di residenza entro sei mesi dall'evento (cioè dalla nascita, dell'affidamento o dall'adozione) e spetta in misura intera qualora la madre non percepisca altre indennità di maternità obbligatoria. In caso contrario la madre ha diritto alla quota differenziale purché il nucleo familiare possegga un ISEE non superiore a 35.256,84 euro.

I contratti collettivi devono prevedere l'assunzione a tempo indeterminato dei collaboratori abusivi. Le imprese dovranno versare il 5 per cento della contribuzione.

Com'è noto la recente legge di stabilità 2014 ha riaperto i termini per la sanatoria degli associati in partecipazione ammettendo al beneficio tutte quelle imprese che stipulano accordi entro il 31 marzo 2014 e che depositano i relativi atti presso l'Inps entro il 31 luglio 2014.

Possono beneficiare della sanatoria le imprese che hanno abusato dei contratti di associazione in partecipazione sostenendo dei costi piuttosto contenuti. La procedura ha lo scopo di incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di tutti gli ex collaboratori delle imprese; dal canto loro i datori ottengono diversi benefici che comprendono anche la possibilità di sanare gli illeciti sulle questioni contributive ed amministrative pregresse.

La procedura per fruire della sanatoria - Le imprese che vogliano fruire della sanatoria devono stipulare entro il 31 marzo 2014 un contratto collettivo che preveda  l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro i successivi 3 mesi, dei collaboratori che hanno lavorato con l'impresa in forma abusiva.

Attraverso la stipula del contratto collettivo l'impresa ottiene la garanzia di chiudere le questioni pendenti con il passato: il lavoratore "regolarizzato" ha infatti l'onere di rinunciare a qualsiasi potenziale rivendicazione in merito al rapporto abusivo. L'assunzione del collaboratore dovrà essere accompagnata dal versamento, da parte dell'impresa, di un contributo pari al 5 per cento della quota di contribuzione prevista carico degli associati per i periodi di durata del rapporto pregresso entro un tetto massimo pari a 6 mesi.

Una volta concluso il versamento il datore dovrà depositare l'accordo collettivo comprensivo degli atti di conciliazione individuale e dei contratti di assunzione presso la sede Inps competente per territorio. L'adempimento deve essere completato entro il 31 luglio 2014. Una volta asssunto l'azienda non può licenziare il collaboratore regolarizzato per un periodo pari a 6 mesi a meno che non sussista una giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Completata la procedura, il datore di lavoro consegue l'estinzione degli illeciti in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali; inoltre beneficia della revoca di provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza delle contestazioni riguardanti i medesimi titoli.

È pari a 0,265056 il coefficiente per la rivalutazione delle quote per il trattamento di fine rapporto TFR accantonate al 31 dicembre 2013 relativo al mese di gennaio.  L'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, è al valore di 107,3.

Tramite i dati resi noti dall'Istituto di statistica è possibile calcolare quindi il dato del trattamento di fine rapporto, introdotto dalla legge n. 297/82. Il calcolo viene fornito mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dal codice civile (articolo 2120) il trattamento di fine rapporto accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rival. 75%); e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile.

In caso di corresponsione di un anticipazione del TFR il tasso di rivalutazione si deve applicare su l'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione del trattamento viene effettuata. Relativamente al resto dell'anno l'aumento si applica in bici solo sulla quota al netto della situazione è quella che rimane a disposizione del datore di lavoro. Non si rivaluta invece la quota di TFR versata dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare. Dal primo gennaio 2001 la rivalutazione del trattamento di fine rapporto è soggetta all'imposta sostitutiva del 11 per cento.

L'Istat ha diffuso ieri l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI): nel 2013 in media l'indice subisce un aumento pari all'1,1 per cento. Il Foi, com'è noto, si riferisce ai consumi delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (ad esclusione di quelli facenti parte del settore agricolo) ed è l'indice che viene utilizzato come base per l'adeguamento degli affitti o degli assegni di mantenimento (dovuti ad esempio al coniuge separato). Per il 2014 dunque tali valori, compresi i minimali, i massimali, i tetti retributivi dei lavoratori devono essere rivalutati dell'1,1%.

Da quest'anno inoltre il Foi verrà utilizzato anche per individuare il contributo, dovuto all'Inps (a finanziamento dell'Aspi), per la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, introdotto dal 1° gennaio 2013 dalla legge 92/2012. Il suo ammontare è pari al 41% della soglia di riferimento utile al calcolo dell'Aspi che, per il 2013, era pari a 1.180 euro. Per il 2014 la cifra diventa pari a 1.192,98 euro e pertanto - applicando il 41% a tale importo - il contributo per la cessazione di un rapporto di lavoro riferito a 12 mesi, sarà pari a 489,12 euro (che diventano 978,24 euro per la cessazione di un rapporto di 24 mesi e 1467 euro per la cessazione di un rapporto di 36 mesi).

Per la regolarizzazione dei contratti di associazione in partecipazione irregolari è necessario stipulare un accordo entro il 30 settembre di quest'anno

Chi ha abusato dei contratti di associazione in partecipazione può regolarizzare la posizione secondo quanto stabilito dall'articolo 7 bis del decreto 76/2013.   La norma prevede un meccanismo che punta a incentivare l'assunzione a tempo indeterminato degli ex collaboratori e, per raggiungere tale scopo, riconosce un corposo pacchetto di agevolazioni, comprensivo di una sanatoria relativa agli eventuali illeciti di carattere contributivo e amministrativo. Non si tratta di una misura sconosciuta al nostro ordinamento, in quanto già nel 2007 fu sperimentato un percorso analogo per la stabilizzazione dei collaboratori a progetto.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati