Dottori Commercialisti, Le regole per il cumulo dei contributi

Bernardo Diaz Venerdì, 27 Aprile 2018
La CNPADC ha aggiornato il regolamento unitario per recepire la facoltà di cumulare i periodi assicurativi con l'Inps. La liquidazione della pensione avverrà di regola con il sistema contributivo.
Anche la Cassa di Previdenza dei dottori commercialisti (CNPADC) adotta il sistema contributivo per la liquidazione delle pensioni in regime di cumulo. L'articolo 37-bis del nuovo regolamento approvato recentemente dai ministeri vigilanti ed in vigore dal 1° gennaio 2018 sancisce, in maniera simile a quanto stabilito da numerose casse professionali di cui al Dlgs 509/1994, che gli iscritti che faranno domanda di pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi otterranno la liquidazione della quota di pensione erogata dalla Cassa con le regole di calcolo contributive.

Il principio del pro rata, cioè il meccanismo che garantisce il mantenimento delle regole di calcolo miste (retributive sino al 2003 e contributive dal 1° gennaio 2004) sarà applicato solo con riferimento agli assicurati che hanno già raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi presso la Cassa utili alla maturazione del diritto a pensione autonoma presso la Cassa medesima. Vale a dire: 68 anni di età e 33 anni di contributi oppure 70 anni di età e 25 anni di contributi (trattamento di vecchiaia); con la pensione di anzianita' (vecchiaia anticipata), al raggiungimento di 61 anni di età e 38 anni di contributi oppure con 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica.

In tutti gli altri casi il pro quota sarà liquidato con il sistema contributivo. L'indicazione va letta tenendo presente che anche la quota dell'assegno a carico dell'Inps non terrà conto - secondo quanto stabilito nella Circolare Inps 140/2017 - della contribuzione maturata nella Cassa professionale al fine del raggiungimento di 18 anni di contributi al 1995 per mantenere il calcolo retributivo sino al 2011. Come dire che un commercialista con carriera mista e lunghi versamenti contributivi tra Inps e Cassa professionale rischia di ricevere comunque un assegno interamente calcolato con le regole del sistema contributivo. 

Il cumulo

Com'è noto dallo scorso anno la legge 232/2016 ha previsto la facoltà anche per i liberi professionisti iscritti alle casse professionali previste dal proprio ordinamento di sommare la contribuzione non coincidente temporalmente con quella presente presso l'Inps o con altre casse professionali al fine di ottenere la pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata come fissata dalla legge Fornero. Un intervento di ampio respiro in quanto consente al professionista di anticipare la data di pensionamento.

La novità coinvolge anche la CNPADC e, pertanto, anche i dottori commercialisti ed esperti contabili possono chiedere di cumulare gratuitamente la contribuzione per andare in pensione.

Trattamento di vecchiaia

Per quanto riguarda il pensionamento di vecchiaia il regolamento unitario conferma la fattispecie a formazione progressiva già illustrata dall'Inps con la Circolare 140 del 12 Ottobre scorso. Dato che il requisito per il trattamento di vecchiaia nell'ordinamento pubblico è inferiore a quello previsto nella Cassa professionale il lavoratore otterrà prima la liquidazione del pro quota inps all'età di 66 anni e 7 mesi (67 anni dal 2019) e successivamente, al perfezionamento dell'età anagrafica richiesta dalla CNPADC (68 o 70 anni a seconda dei casi), la parte dell'assegno maturata presso la cassa professionale.

Trattamento anticipato

Per quanto riguarda la pensione anticipata essa può essere perfezionata al raggiungimento di un'anzianità contributiva non coincidente tra le diverse gestioni previdenziali di 42 anni e 10 mesi sino al 2018 e di 43 anni e 3 mesi dal 2019 (i requisiti per le donne sono diminuiti di un anno). 

Il regolamento prevede, inoltre, che coloro che si avvalgono dell'indicata facoltà di cumulo saranno considerati pensionati solo all’atto del riconoscimento da parte della Cassa del trattamento pro quota; ed inoltre gli sarà preclusa la facoltà di richiedere la restituzione dei contributi versati per il riscatto della laurea, del servizio militare e dei periodi di iscrizione anteriori al 1° gennaio 1987 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento unitario.

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