No al Cumulo dei contributi per la nona salvaguardia ed opzione donna

Franco Rossini Venerdì, 19 Febbraio 2021
Il cumulo gratuito non può essere utilizzato per ottenere prestazioni diverse rispetto alla pensione anticipata o di vecchiaia come individuate dalla legge Fornero.
Cumulo sì ma solo per conseguire i requisiti contributivi per accedere alla pensione anticipata prevista dalla normativa Fornero oppure per la pensione di vecchiaia. Il nuovo strumento che dal 2017 consente di valorizzare la contribuzione mista in favore degli assicurati presso diverse forme della previdenza obbligatoria (AGO, Gestione Separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria e casse professionali) non può essere utilizzato, come molti lettori ci chiedono, per raggranellare i 35 anni di versamenti per conseguire la vecchia pensione di anzianità con le quote o i 40 anni di contribuzione e fruire, pertanto, della nona salvaguardia pensionistica (per le cui domande c'è tempo sino al 2 marzo 2021).

Luciano, ad esempio, ci scrive indicando che è un lavoratore nato il 7 Agosto del 1957 dimessosi il 9 febbraio 2011 alla cui data aveva maturato un totale di 32 anni nel FPLD. Vorrebbe presentare domanda per la nona salvaguardia avendo 5 anni di contribuzione in Cassa Geometri. Vorrebbe sommare questi periodi con quelli presenti nel FPLD al fine uscire con la pensione di anzianita' con la salvaguardia pensionistica raggranellando i 36 anni di contributi ad un'età di 61 anni e 7 mesi.

La risposta purtroppo è negativa. La legge non consente, infatti, di utilizzare lo strumento del cumulo per ottenere prestazioni diverse dalla pensione anticipata come fissata dalla riforma fornero: cioè 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini oppure la pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi). Luciano nel caso di specie non può quindi cumulare la contribuzione per integrare il requisito contributivo (35/36 anni o 40 anni) per accedere alla pensione di anzianita' con le vecchie regole pur avendo tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per ottenere la salvaguardia pensionistica. Teoricamente dovrebbe valutare la possibilità di esercitare una ricongiunzione ai sensi della legge 45/90 nel FPLD pagando il relativo onere economico. Un'operazione non molto conveniente. 

Del pari il cumulo è inutilizzabile per ragguagliare i 35 anni di versamenti per conseguire la pensione con il regime sperimentale donna valorizzando, ad esempio, contribuzione presente nella gestione separata dell'Inps. Franca, ad esempio, è un lavoratrice nata nel 1962 ma con soli 32 anni di contributi nel FPLD ed altri 4 anni in Inarcassa. Pur avendo totalizzato più di 35 anni di contributi al 2020 tra le due gestioni Franca non può scegliere l'opzione donna non potendo far valere il cumulo dei contributi per integrare i 35 anni di versamenti. Anche in tal caso Franca avrebbe bisogno di ricongiungere tali periodi nel FPLD.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati