Pensione Anticipata, Ecco Cosa Cambia dal 2018 per i Precoci

Franco Rossini Lunedì, 29 Gennaio 2018
La legge di bilancio beffa i precoci che non ottengono la dispensa dal prossimo adeguamento alla speranza di vita. Ma si amplia leggermente la platea degli aventi diritto.
Per i lavoratori precoci nessuna esenzione dal prossimo adeguamento alla speranza di vita Istat. Dal 1° gennaio 2019 i lavoratori che possono beneficiare, a determinate condizioni della pensione anticipata con il requisito ridotto a 41 anni di contributi di continueranno a subire l'incremento alla speranza di vita di cinque mesi e, pertanto, dovranno ragguagliare un'anzianità contributiva di 41 anni e 5 mesi.

La legge 205/2017 ha sospeso il prossimo adeguamento solo con riferimento al requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi) e della pensione anticipata standard (vale a dire quella con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne) lasciando, quindi, fuori dal beneficio i lavoratori precoci

Le condizioni per il beneficio

Dal 1° gennaio 2018 il pensionamento con 41 anni di contributi resta ad appannaggio dei lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, nonchè dei lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età. Oltre a questa condizione - cioè lo svolgimento di attività lavorativa "precoce" - i soggetti devono risultare in particolari condizioni personali e soggettive meritevoli di una particolare tutela che sono state leggermente modificate in senso migliorativo dal 1° gennaio 2018. In particolare dal 1° gennaio 2018, potranno conseguire il beneficio: 

- I lavoratori dipendenti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (ex art. 7, della legge 604/1966), e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante (es. mobilità o naspi) da almeno tre mesi. 

- i lavoratori dipendenti o autonomi che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge 104/1992 ovvero, a seguito di un correttivo inserito nella legge di bilancio, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 

- i lavoratori dipendenti o autonomi con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

- i lavoratori dipendenti compresi nelle quindici (dalle undici precedenti) professioni individuate nella tavola sottostante che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni negli ultimi sette o da almeno sette anni negli ultimi dieci attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo. Con riferimento alle attività in questione da quest'anno viene meno il vincolo di tariffa Inail pari almeno al 17 per mille. Si rammenta che la definizione puntuale delle ulteriori quattro attività inserite da quest'anno nel perimetro dei benefici (agricoli, pescatori, marittimi e lavoratori della siderurgia) devono essere disciplinate da un apposito decreto ministeriale (atteso sulla carta entro il 1° febbraio 2018 ma che quasi certamente slitterà di diverso tempo). 

- i lavoratori dipendenti addetti a mansioni usuranti o notturni come già individuati dal Dlgs 67/2011 (si veda: lavori usuranti).  

Per il conseguimento della pensione con 41 anni di contributi gli interessati dovranno produrre due domande all'Inps, come già indicato nella Circolare 99/2017. La prima istanza volta alla verifica dei requisiti (si rammenta che alcuni requisiti, in particolare quello contributivo, può anche essere valutato in via prospettica), la seconda volta all'accesso alla prestazione vera e propria una volta che sono maturati tutti i requisiti. Da segnalare che le donne non godranno dello sconto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni, essendo stato questo beneficio riservato solo per il conseguimento del requisito contributivo per l'Ape sociale e non del pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. 

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