Esodati, L'Inps pubblica il report sull'ottava salvaguardia

Vittorio Spinelli Giovedì, 04 Maggio 2017
L'istituto di previdenza pubblica il primo report relativo alle operazioni di accesso all'ottava salvaguardia pensionistico. Critico il profilo relativo alla mobilità per il quale si registrano molte richieste respinte. 
Sono ben 31.852 le istanze di accesso all'ottava salvaguardia a fronte di 30.700 posti disponibili. E' questo il numero principale che emerge dal primo report dell'Inps sulle operazioni di monitoraggio delle richieste di accesso all'ottava salvaguardia pensionistica pubblicato oggi dall'istituto di previdenza. Il numero delle domande accolte sinora è stato pari 7.674 mentre restano da vagliare ancora 16.276 istanze. Elevato il numero delle istanze respinte, pari a ben 7.902, come dire che oltre una domanda su due di quelle esaminate (15.576) è stata rigettata dall'Istituto.

Cinque i macro profili di tutela tutti mutuati dall'ultima salvaguardia: mobilità, autorizzati ai volontari, cessati dal servizio con accordi o senza con il datore di lavoro, in congedo straordinario per assistere figli con disabilità gravi, con contratto a tempo determinato. Complessivamente il profilo di tutela più problematico resta quello relativo ai lavoratori in mobilità ordinaria o che godono dello speciale trattamento edile (che da solo conteggia quasi la metà delle domande), similmente a quanto accaduto lo scorso anno in occasione della settima salvaguardia. Su 5.773 domande esaminate oltre il 64% (ben 3.701 istanze) è stato rifiutato dall'istituto per mancanza dei requisiti; mentre negli altri profili di tutela, come emerge dalla tavola sottostante, il numero delle domande accolte è significativamente superiore. I dati tuttavia possono essere falsati dal fatto che alcuni lavoratori potrebbero aver presentato istanza di accesso per più profili di tutela. 

Il profilo dedicato ai lavoratori in mobilità

In particolare per i lavoratori in mobilità il termine per maturare il diritto a pensione, con le vecchie regole pensionistiche, è pari a 36 mesi dopo la scadenza dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile a condizione che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2014 a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 2011. Nel caso dei lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale l’accordo governativo o non governativo può essere stipulato anche successivamente al 31 dicembre 2011, tuttavia, ai fini della procedibilità della domanda di accesso alla salvaguardia, l’interessato dovrà produrre la documentazione attestante la circostanza che la data di avvio della procedura concorsuale precede quella del licenziamento che deve essere avvenuto comunque entro il 31 dicembre 2014.

A tutti gli interessati in questo profilo viene concessa l'importante facoltà di maturare il requisito contributivo (es. i 35 o i 36 anni di contributi per il pensionamento con le quote o i vecchi 40 anni di contributi) anche attraverso il versamento dei contributi volontari ma solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine della fruizione dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Ad esempio un lavoratore che termina la mobilità il 31.12.2017 con 39 anni di contributi e 60 anni di età può versare un anno di volontari per raggiungere i 40 anni di contributi ed accedere in questo modo alla salvaguardia pensionistica.

L'agevolazione in questione, tuttavia, è rivolta esclusivamente verso i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data del 1° gennaio 2017 (per i quali vengono riaperti i termini scaduti per il versamento dei volontari relativi ai 36 mesi successivamente alla scadenza della mobilità o del TSE) o di coloro che abbiano presentato domanda di prosecuzione volontaria entro il 2 marzo 2017, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia. E' proprio questo uno dei problemi che causa talvolta, anche in passato, il rigetto delle istanze. Capita non di rado, infatti, che il lavoratore presenti domanda di salvaguardia senza la contestuale produzione di quella per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione necessaria, come detto, per raggiungere il requisito contributivo entro i 36 mesi dalla scadenza dei predetti sostegni al reddito. In tal caso anche la domanda di salvaguardia viene conseguentemente respinta dall'Inps. Su tale aspetto sarebbe stato utile concedere al lavoratore più tempo almeno per la produzione della richiesta dei versamenti volontari. 

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Documenti: Il report dell'Inps aggiornato ad Aprile 2017

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