Invalidi civili, Pensione adeguata in automatico da novembre

Valerio Damiani Giovedì, 29 Ottobre 2020
L'Inps ribadisce che per gli invalidi civili totali l'adeguamento avverrà a novembre e dicembre direttamente d'ufficio. Chi non avrà ricevuto l'aumento potrà presentare una domanda di ricostituzione reddituale, online, oppure rivolgersi alla sede territoriale Inps di competenza.
L'adeguamento al milione delle vecchie lire (651,51€ al mese) delle pensioni di invalidità corrisposte agli invalidi civili totali, ai ciechi assoluti e ai sordomuti sarà liquidato d'ufficio dall'Inps a partire dal prossimo mese di novembre. Gli interessati, pertanto, non dovranno presentare una apposita domanda all'Inps (a differenza di quanto previsto per i titolari di pensione di inabilità previdenziale ai sensi della legge 222/1984). Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 3960/2020 nel quale spiega, peraltro, che con le mensilità di novembre e dicembre gli interessati riceveranno anche gli arretrati, dovuti dal 20 luglio scorso.

I chiarimenti riguardano le modalità applicative della sentenza n. 152/2020 con cui la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 38, comma 4, della legge n. 448/2001, nella parte in cui non ha previsto la concessione dell'incremento «al milione» (ossia a euro 516,46 poi lievitati a 651,51) agli invalidi civili totali di età compresa tra 18 e 60 anni. Ai fini dell'applicazione della sentenza, il decreto Agosto ha modificato la legge n. 448/2001, con effetto dal 20 luglio estendendo il beneficio anche alle categorie originariamente previste nel predetto articolo 38 ma che non hanno formato oggetto di pronuncia della Consulta. Si tratta dei ciechi civili assoluti, dei sordomuti e dei titolari di pensione di inabilità previdenziale (ai sensi della legge 222/1984).

Aumento d'ufficio

Per quanto riguarda gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti e i sordomuti l'aumento, spiega l'Inps, verrà corrisposto d'ufficio (come già anticipato sulle pagine di questa rivista) con le mensilità di novembre e dicembre, con cui saranno liquidati anche gli arretrati dal 20 luglio. L'importo spettante, per il 2020, è di 651,51 euro per 13 mensilità, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla norma (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati). Per i titolari di pensione di inabilità previdenziale, invece, l'aumento è riconosciuto esclusivamente previa domanda dell'interessato da presentare entro il 30 ottobre 2020.

Domanda di ricostituzione

Se i redditi personali hanno subìto una variazione nel corso del 2020, che incide sul diritto alla maggiorazione, o non sono stati comunicati all'Inps, non sarà possibile procedere d'ufficio al riconoscimento della maggiorazione. In tali casi, l'interessato deve presentare una domanda di ricostituzione reddituale, online, oppure rivolgersi alla sede territoriale Inps di competenza.

Importi superiori ai mille euro

Infine, l'Inps ricorda che, ai sensi della normativa vigente, le pensioni d'importo superiore ai mille euro devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata. Pertanto, i pensionati che percepiscono la pensione in contanti e che, per effetto della maggiorazione, hanno diritto a un importo mensile complessivo superiore ai mille euro, ove non ne siano già titolari, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata, identificati dall’apposito codice IBAN, intestato al titolare della prestazione, su cui desiderano che sia accreditata la pensione.

Il relativo IBAN dovrà essere immediatamente comunicato all’INPS, mediante variazione delle modalità di pagamento che potrà essere richiesta direttamente all’ufficio postale o sportello bancario dove è instaurato il rapporto finanziario. Sarà cura dell’Ente pagatore, come da contratto in essere, comunicare la variazione all’INPS tramite il Data Base condiviso.

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Documenti: Messaggio inps 3960/2020

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