Pensione Anticipata, Stop definitivo alla penalizzazione anche dopo il 2017

Davide Grasso Mercoledì, 11 Gennaio 2017
Ma resta da chiarire se la cancellazione della penalità avrà effetti positivi anche sugli assegni di esodo previsti dalla legge 92/2012.

Si chiude la partita con le penalizzazioni sulla pensione anticipata. L'articolo 1, comma 194 della legge 232/2016 cancella definitivamente il sistema di decurtazioni sulla pensione anticipata per chi non ha raggiunto il 62° anno di età. Lo precisa l'Inps nelle schede pubblicate ieri sulle novità in arrivo nel 2017. Per comprendere di cosa si sta parlando bisogna fare un passo indietro. Per scoraggiare l'accesso alla pensione anticipata ai lavoratori che non avevano compiuto il 62° anno di età, la Riforma Fornero del 2011 aveva, infatti, introdotto un sistema di disincentivi che colpivano l'importo della rendita previdenziale.

La penalizzazione consisteva nel taglio dell'1-2% delle quote retributive della pensione per ciascun anno di anticipo rispetto al 62° anno di età per i lavoratori che ricadevano nel sistema misto (cioè erano in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995) e che raggiungevano il requisito contributivo necessario per il pensionamento anticipato (42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne) a seguito della Riforma Fornero, cioè dopo la metà del 2013.  Dopo una serie di interventi normativi avvenuti tra il 2013 ed il 2015 la legge 232/2016 cancella la penalizzazione anche nei confronti di coloro che maturano il requisito contributivo per la pensione anticipata dopo il 31.12.2017 gli unici che, a legislazione previgente, avrebbero subito la suddetta riduzione. 

Si rammenta che il meccanismo in parola non ha mai trovato applicazione nei confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento con la normativa ante fornero (es. 40 anni di contributi o quota 96 entro il 2011), nei confronti dei lavoratori derogati rispetto alla legge Fornero (come, in particolare, i lavoratori cd. esodati), nei confronti dei lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, dei lavoratori che ricadono nel cd. sistema contributivo puro cioè di coloro non in possesso di contribuzione al 31.12.1995. Oltre che, naturalmente dei lavoratori iscritti presso l'Inpgi o presso Casse ProfessionaliLa misura si estenderà anche nei confronti dei lavoratori precoci destinatari dal 1° maggio 2017 della cd. quota 41.

Si tratta di una novità sicuramente favorevole che si attendeva da tempo. A questo punto sarebbe utile una precisazione ufficiale da parte dell'Inps sugli effetti dell'abrogazione di tale disposizione sugli assegni di isopensione. Anche le prestazioni di esodo con accompagnamento alla pensione previste dall'articolo 4 della legge 92/2012 devono essere, infatti, abbattute dell'1-2% qualora al raggiungimento della pensione anticipata, in base alla normativa vigente al momento di accesso alla prestazione, il lavoratore avesse dovuto subire l'applicazione della predetta riduzione (Cfr: Circolare Inps 119/2013, punto 8). Essendo venuta meno la penalizzazione restano alcune situazioni in cui l'assegno di isopensione è stato ridotto anche se la pensione anticipata, conseguita al termine della prestazione di accompagnamento alla pensione, non sarà più colpita dalla riduzione.  

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