Pensione Anticipata, Via libera alle domande per i poligrafici dipendenti di imprese editoriali in crisi

Bernardo Diaz Venerdì, 04 Settembre 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Aggiornato l'applicativo per l'acquisizione da parte dei cittadini delle domande di prepensionamento nel settore editoria dopo la novella contenuta nella Legge di Bilancio per il 2020.
Via libera alla presentazione delle domande di pensionamento anticipato con 35 anni di contributi dei poligrafici dipendenti di imprese editoriali in crisi. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 3227/2020 in cui informa che è stato aggiornato l'applicativo per la presentazione online della domanda di pensione ai sensi dell'articolo 1, co. 500 della legge 160/2019.

Nello specifico il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato all’Istituto, SPID, Carta nazionale dei servizi e carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda nella sezione “Domande di Pensione” selezionando in sequenza “Pensione Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione  Anticipata” > “Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”. La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

Prepensionamento sino al 2023

Come noto l'articolo 1, co. 500 della legge 160/2019 consente tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2023 il prepensionamento con un minimo di 35 anni di contributi dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e che siano stati ammessi, nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla CIGS con decreto ministeriale. Per conseguire il beneficio i lavoratori interessati devono maturare il requisito contributivo di 35 anni entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. L'Inps aveva già fornito le prime istruzioni attuative lo scorso agosto con Circolare numero 93/2020. 

Domande

La domanda di prepensionamento deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta (dunque entro i due anni dall'immissione in CIGS).

Si rammenta che la domanda, contenente l’indicazione della data dell’accordo di procedura, deve essere corredata dal modello AP131Dichiarazione del datore di lavoro ai fini del pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali”, a firma del datore di lavoro, la quale attesti che il lavoratore beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale rientra tra le unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al prepensionamento, la data di presentazione del piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del D.lgs  n. 148 del 2015, la data di sottoscrizione dell’accordo di procedura, nonché gli estremi del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.

Nel caso in cui alla data della presentazione della domanda non sia stato ancora pubblicato il decreto che autorizza l’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, l’interessato, ai fini del riconoscimento della pensione a decorrere dal mese successivo a quello della domanda, deve integrare la stessa con l’indicazione degli estremi di tale decreto.

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Documenti: Circolare Inps 93/2020; Messaggio Inps 3227/2020

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