Pensioni, così lo stop agli incarichi ai pensionati nelle Pa

Venerdì, 05 Dicembre 2014
La Circolare spiega il divieto di attribuire incarichi ai pensionati all'interno delle Pubbliche Amministrazioni. La norma era stata introdotta con il decreto legge di riforma della Pa la scorsa estate.

Kamsin Il divieto di conferire incarichi ai pensionati nelle PA non si applica ai commissari straordinari (o ai subcommissari) nominati temporaneamente al vertice di enti pubblici o per specifici mandati governativi; agli incarichi di ricerca e di docenza, a patto che siano “reali” e non fatti per aggirare il divieto; gli incarichi nelle commissioni di concorso e di gara, quelli in organi di controllo (collegi sindacali e comitati dei revisori, purché non abbiano natura dirigenziale), così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, come quelli delle scuole.

E' quanto precisa la Circolare della Funzione Pubblica numero 6/2014 pubblicata oggi dal Dicastero guidato dal Ministro Marianna Madia. La Circolare precisa i contorni del divieto, introdotto dall'articolo 6 del Dl 90/2014, di affidare ai pensionati incarichi dirigenziali o direttivi, di studio o di consulenza, e cariche di governo nella pubblica amministrazione.

Lo stop, precisa la Circolare, riguarda tutti gli incarichi dirigenziali (compresi quelli di direttori delle Asl e di responsabili degli uffici di diretta collaborazione di organi politici), quelli di studio e quelli di consulenza; ma la limitazione non impedirà, tra l'altro, a chi è andato in pensione per la propria carriera di concorrere per un impiego in un altro settore della Pa, dove i limiti di età sono diversi, o di svolgere attività per incarichi che non comportano funzioni dirigenziali o direttive e siano diversi da quelli di studio o di consulenza.

Sì a incarichi gratuiti per un anno
Restano fuori dal divieto, inoltre, gli incarichi e collaborazioni attribuite a titolo gratuito, con il solo rimborso spese, per al massimo un anno. Si tratta di un’eccezione non prorogabile né rinnovabile, che serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento dei vertici, di personale in quiescenza per assicurare il trasferimento delle competenze e la continuità nella direzione degli uffici.

Il divieto in vigore dallo scorso 25 giugno 
La nuova disciplina, precisa la Circolare, si applica agli incarichi conferiti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto Pa, dunque dal 25 giugno scorso: sono salvi, di conseguenza, tutti gli incarichi attribuiti prima ai pensionati, fino al 24 giugno compreso, anche se il compenso è stato definito successivamente.

Fonte: Circolare della Funzione Pubblica numero 6/2014

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