Pensioni, Dal 2019 la speranza di vita ridurrà la misura dell'assegno

Bruno Franzoni Martedì, 27 Febbraio 2018
E' l'effetto occulto dell'incremento dell'età di pensionamento che si registrerà dal 1° gennaio 2019. Per agganciare il medesimo valore della pensione occorrerà lavorare cinque mesi in più. 
I lavoratori che andranno in pensione dal 1° gennaio 2019 riceveranno assegni leggermente più bassi. E' l'effetto della revisione dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi che scatterà dal prossimo anno in occasione dell'aumento della speranza di vita di cinque mesi per gli assicurati presso forme di previdenza pubbliche obbligatorie. 

La revisione dei coefficienti, legati all’età alla quale si va in pensione (sono più bassi se si esce dal lavoro prima e più alti se si esce dopo), è stata prevista a fronte dell’allungamento della vita media dalla Riforma Sacconi del 2010 e dalla Legge Fornero del 2011. Ipotizzando che si riceve l’assegno per più tempo, a parità di età di uscita dal lavoro, l’importo, legato ai contributi versati nella propria vita lavorativa, sarà più basso. La revisione è già scattata nel 2010, nel 2013 e nel 2016 e dal 2019 scatterà ogni due anni in quanto non è stata oggetto di revisione nel confronto che si è appena concluso tra Governo e sindacati. La novità dunque impatterà negativamente anche per quelle categorie (gravosi, usuranti e notturni) che saranno esentati dall'adeguamento alla speranza di vita del 2019. I nuovi coefficienti faranno registrare una riduzione che a seconda dell’età di accesso alla pensione, oscillerà tra l'1 ed il 2,50% (il valore ufficiale sarà comunicato in un decreto del Ministero dell'Economia di prossima pubblicazione).

La novità influisce sulla quota contributiva della pensione (la cd. quota C) e quindi colpisce in modo particolare i giovani, che hanno una maggiore fetta dell'assegno determinata proprio con il sistema contributivo: si ricorda infatti i lavoratori che avevano almeno 18 anni di contributi entro il 1995, la quota contributiva decorre solo sulle anzianità contributive accreditate dal 1° gennaio 2012 per effetto della riforma Monti-Fornero; mentre per tutti gli altri la quota con­tributiva decorre dal 1996 in poi. Per i primi dunque l'effetto sarà meno sensibile perchè la parte dell'assegno sino al 2011 resta agganciata al sistema retributivo ma per i secondi gli effetti saranno piu' intensi. 

Per sterilizzare questi effetti negativi occorrerà dunque lavorare di più. Ed infatti non a caso l'aggiornamento dei coefficienti arriva in contemporanea con lo scatto della speranza di vita che, dal 2019 costringerà i lavoratori a rimanere sul posto di lavoro per altri 5 mesi rispetto ai valori attuali. Una circostanza che compenserà la riduzione dei coefficienti in questione.

La tavola sottostante mostra la riduzione dei coefficienti di trasformazione nel tempo: dal 1996 ad oggi (in attesa della comunicazione ufficiale dei nuovi valori dal 2019). Come si nota dal 1996 al 2016 la riduzione media è risultata pari a circa il 10%: ciò significa che un assicurato che nel 2000 andava in pensione a 57 anni con una quota contributiva dell'assegno pari a 1.000 euro, il medesimo lavoratore che andasse in pensione nel 2017 conseguirebbe un assegno inferiore a 900 euro; per riagganciare il valore di mille euro il lavoratore dovrebbe pensionarsi non più a 57 anni ma a 61 anni, ben quattro anni più tardi, perchè la speranza di vita in questi anni è aumentata. 

I nuovi coefficienti saranno applicati a tutte le prestazioni pensionistiche erogate dall'Inps che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2019 a prescindere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

I lavoratori che hanno già maturato un diritto a pensione hanno pertanto la convenienza ad uscire entro la fine del 2018 affinché il trattamento pensionistico venga messo in pagamento con i coefficienti più generosi. Si rammenta che saranno oggetto della riduzione anche i destinatari della dispensa dal prossimo adeguamento (cioè gli addetti alle 15 mansioni gravose e ai lavori usuranti): la legge 205/2017 nel disporre l'esenzione dal prossimo scatto della speranza di vita non ha previsto alcun blocco nella riduzione dei coefficienti.  

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