Pensioni, Ecco la Check list per l'uscita anticipata a 64 anni

Franco Rossini Sabato, 18 Marzo 2017
La Riforma Fornero ha riconosciuto la possibilità di un pensionamento anticipato all'età di 64 anni per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato la vecchia quota 96 entro il 2012.
Il 2017 sarà l'anno in cui le ultime coorti di lavoratori nati nel 1952 matureranno il requisito anagrafico per conseguire a pensione con i benefici recati dalla disposizione eccezionale di cui all'articolo 24, comma 15-bis del Decreto legge 201 del 2011. La Legge Fornero ha riconosciuto, infatti, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano raggiunto la quota 96 entro il 2012 (60 anni e 36 di contributi oppure 61 anni e 35 di contributi, valgono anche le frazioni di quota) o di quelle lavoratrici che hanno raggiunto, sempre alla medesima data, 60 anni di età e 20 anni di contributi la possibilità di pensionarsi al compimento del 64° anno di età. Si tratta di un requisito anagrafico non fisso perchè deve essere comunque adeguato alla speranza di vita: pertanto sino al 31 dicembre 2015 era pari a 64 anni e 3 mesi e dal 1° gennaio 2016 si è innalzato di ulteriori 4 mesi arrivando a 64 anni e 7 mesi. Occhio dunque a controllare la propria posizione previdenziale per evitare la perdita di questo vantaggio che, in fin dei conti, si traduce in un anticipo di ben due anni rispetto alla normale età per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi). L'ultimo lavoratore nato nel dicembre 1952 fruirà, pertanto, del beneficio in parola il prossimo 1° agosto 2017 dato che raggiungerà l'età anagrafica necessaria pari a 64 anni e 7 mesi a luglio. 

Sulla materia vale la pena ricordare che in un primo tempo l'Inps aveva definito il concetto di lavoratore dipendente del settore privato facendo riferimento esclusivamente alla circostanza che al 28 dicembre 2011, data di conversione del decreto legge 201/2011, gli interessati risultassero impiegati in attività di lavoro dipendente nel settore privato (cfr: Circolare Inps 35/2012 e messaggio inps 219/2013). Lasciando, pertanto, fuori dal beneficio coloro che alla predetta data risultassero privi di occupazione, avessero avviato attività di lavoro autonome o fossero transitati nelle amministrazioni pubbliche. Lo scorso anno l'Inps, a seguito di un confronto con il ministero del lavoro, ha aperto ad una interpretazione più favorevole  includendo anche i lavoratori dipendenti del settore privato che al 28 dicembre 2011 risultassero privi di occupazione, avessero avviato attività di lavoro autonomo o, ancora, fossero passati alle dipendenze di una amministrazione pubblica. In tal caso è necessario, però, che i requisiti contributivi minimi sopra menzionati (cioè i 35/36 anni di contributi, 20 anni le donne) siano stati perfezionati utilizzando la sola contribuzione maturata in qualità di lavoratore dipendente del settore privato escludendo dal computo i periodi di contribuzione volontaria, i periodi di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa (cfr: Circolare Inps 196/2016). 

Per il raggiungimento del prescritto requisito contributivo non è possibile utilizzare neanche la contribuzione derivante da un'attività lavorativa non svolta nel settore privato trasferita nel FPLD d tramite, ad esempio, una ricongiunzione onerosa o una costituzione della posizione assicurativa. Nè tanto meno quella derivante dal cumulo gratuito dei periodi di lavoro prestato nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti ed agricoli autonomi) previsto ai sensi dell'articolo 16 della legge 233/1990

Questa limitazione sui periodi contributivi utili, è bene ricordarlo, vale solo per i lavoratori che al 28.12.2011 non si trovassero in condizione di lavoro dipendente nel settore privato. Mentre non sussiste per i lavoratori che al 28.12.2011 si trovassero in costanza di un rapporto di lavoro dipendente nel settore privato. Costoro possono conteggiare anche i predetti periodi di contribuzione al fine di raggiungere il requisito contributivo minimo sopra esposto. Una precisazione da tenere a mente in quanto comporta, per alcuni lavoratori, la perdita del beneficio. Per rimuovere almeno parzialmente le suddette limitazioni la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati ha avviato l'esame di un disegno di legge il cui iter non si è, tuttavia, ancora concluso.

La disposizione non determina penalizzazioni sulla pensione: pertanto il lavoratore continuerà ad ottenere una prestazione determinata con le regole di calcolo retributive sulle anzianità maturate sino al 2011 (o sino al 1995 se aveva meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995) e contributive sulle anzianità accreditate successivamente al 31.12.2011.  

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