Pensioni, Niente ricongiunzione onerosa per le istanze prodotte entro il 30 luglio 2010

Franco Rossini Martedì, 27 Giugno 2017
La Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità della legge 122/2010 nella parte in cui ha previsto retroattivamente la regola dell'onerosità della ricongiunzione riguardo alle domande presentate tra il 1° e il 30 luglio del 2010.
La ricongiunzione onerosa dei contributi riguarda solo le domande presentate successivamente al 30 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge 122/2010. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 147/2017 depositata la scorsa settimana. I Giudici delle leggi erano stati chiamati a valutare la questione di una lavoratrice che aveva presentato istanza di ricongiunzione tra il 1° ed il 30 luglio 2010 dalla gestione pubblica a quella privata contando sulla gratuità dell'operazione. Il Governo Berlusconi nell'estate del 2010, tuttavia, cambiò le carte in tavola con il decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010 stabilendo, a partire dalle domande presentate a partire dal 1° luglio, che l'operazione dovesse avvenire tramite il pagamento di un onere economico.  

I giudici costituzionali nulla hanno rilevato su tale scelta, sottolineando anzi che più volte il legislatore ha cambiato le regole, da ultimo con la legge di bilancio 2017 in cui si è introdotto un regime di cumulo più favorevole rispetto al passato (e che tra l’altro rende non più necessario procedere alla  ricongiunzione). Ma l'intervento del 2010 è stato inserito in fase di conversione del decreto legge 78/2010, entrato in vigore il 31 maggio di quell’anno. La legge di conversione è stata, invece, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2010 prevedendo l'onerosità della predetta operazione a partire dalle domande presentate dal 1° luglio 2010. L’articolo 15, comma 5, della legge 400/1988, per le modifiche apportate a un decreto legge in fase di conversione stabilisce, in linea di principio, l’entrata in vigore «dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione». Dunque la legge non poteva disporre retroattivamente l'onerosità della ricongiunzione con riferimento alle domande presentate prima del 31 luglio.

Violato il principio del legittimo affidamento

Una decisione che secondo la Corte costituzionale «vanifica l’affidamento legittimo che i lavoratori avevano riposto nell’applicazione del regime vigente al tempo della presentazione della domanda, principio che si configura quale elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto». E ancora, prosegue la sentenza 147/2017, «il legittimo affidamento presidiato dall’articolo 3 della Costituzione non preclude le modifiche sfavorevoli dei rapporti giuridici, ma esige che tali modifiche non si traducano in una disciplina irragionevole». Nel caso specifico, poi, i giudici non vedono «ragioni apprezzabili...per sacrificare l’affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionali». Alla luce delle predette considerazioni la Corte Costituzionale ha, pertanto, accolto le doglianze della lavoratrice sancendo con la sentenza 147/2017 la parziale incostituzionalità della norma nella parte in cui ha disposto l'onerosità dell'operazione con riferimento alle domande prodotte prima del 31 luglio 2010. 

Sul punto merita ricordare che la legge di bilancio 2017 ha disposto la facoltà di cumulare gratuitamente la contribuzione non coincidente temporalmente versata presso tutte le gestioni previdenziali (comprese le casse professionali) lasciando immutato il sistema di calcolo dell'assegno. Tale facoltà può essere utilizzata anche per guadagnare l'uscita con la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne, 41 anni di contributi i cd. lavoratori precoci) facendo perdere progressivamente importanza alla ricongiunzione. 

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