Com'è noto l’art. 37, co. 1, della L. 416/1981 ha concesso sino ad oggi ai giornalisti professionisti iscritti all’Inpgi, che siano dipendenti da aziende editrici di quotidiani, agenzie di stampa nazionali e periodici per i quali sia stato dichiarato, con apposito D.M., lo stato di crisi aziendale, la facoltà di optare, entro 60 giorni dall'ammissione al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta), per una liquidazione anticipata della pensione Inpgi di vecchiaia (cd. prepensionamento) a condizione che siano in possesso di specifici requisiti quali il possesso di almeno 58 anni di età e 18 anni di contribuzione Inpgi.
Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri procede all'innalzamento da 18 a 25 anni il requisito contributivo per l'accesso alla prestazione e, con riferimento all'età anagrafica, si prevede che il lavoratore debba aver trovarsi a non più di cinque anni rispetto all’età anagrafica stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI, che è stata recentemente innalzata raggiungendo i 66 anni per gli uomini e 64 anni per le donne con l'obiettivo di raggiungere per entrambi i 66 anni e 7 mesi entro il 2019. A regime si passerà, in sostanza, da 58 a 61 anni e 7 mesi. Si confermano, infine, il divieto per i giornalisti prepensionati di mantenere rapporti di collaborazione e l’obbligo per gli editori di effettuare nuove assunzioni, nel rapporto di un nuovo assunto ogni tre prepensionamenti. Inoltre, si prevede l’applicazione del meccanismo di adeguamento del requisito contributivo (cioè i 25 anni sopra menzionati) all’aspettativa di vita, secondo i criteri generali oggi vigenti nell’ordinamento pensionistico pubblico a partire dal 1° gennaio 2019. In via transitoria viene disposto che, per gli anni 2017 e 2018, ai giornalisti interessati dai piani di esubero non recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applichino, ai fini del prepensionamento, i requisiti anagrafici di 58 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, fermo restando il requisito dei 25 anni di anzianità contributiva.
Stretta sugli ammortizzatori Sociali
Cambia anche la disciplina degli ammortizzatori sociali con l'estensione alle imprese editrici del regime vigente per la generalità delle imprese del comparto industriale in tema di accesso alle misure di integrazione salariale straordinaria. Si riducono le causali, la durata del trattamento e si impongono nuovi oneri contributivi per l'accesso alla prestazione. In particolare, vengono uniformati i requisiti di accesso, così come le causali per le quali le imprese possono chiedere i trattamenti di integrazione salariale, ovvero la riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, la crisi aziendale (compresi però, a differenza del regime generale, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento) e il contratto di solidarietà. Anche la durata massima dei trattamenti viene ridotta passando a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
Gli altri aspetti qualificanti dell’istituto (contribuzione figurativa per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, oneri contributivi ordinari e straordinari a carico dei lavoratori e delle imprese) vengono disciplinati in conformità a quanto prescritto per i lavoratori e per le imprese degli altri comparti. In particolare, si introduce, a carico delle imprese editoriali che accedono alla cassa integrazione, e ai giornalisti professionisti il versamento del contributo addizionale in relazione alla durata del beneficio. Sarà poi un decreto del Ministero del lavoro a definire le causali della riorganizzazione aziendale (in presenza di crisi) e della crisi aziendale, con particolare riferimento all'andamento negativo o involutivo dei dati economico - finanziari di bilancio, riferiti al biennio precedente la domanda di trattamento nonchè la durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione (in luogo del trattamento straordinario di integrazione salariale) per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia.