Pensioni, Ultima Chiamata per l'uscita anticipata della classe 1952

Franco Rossini Lunedì, 31 Luglio 2017
La legge Fornero ha riconosciuto la possibilità di un pensionamento anticipato all'età di 64 anni per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato la vecchia quota 96 entro il 2012.
Giunge a conclusione lo scivolo pensionistico per i  dipendenti del settore privato nati nel 1952. Il 1° Agosto 2017 l'ultimo dei lavoratori che ha maturato i requisiti richiesti dall'articolo 24, co. 15-bis della legge 201/2011 potrà conseguire, in via eccezionale, la pensione all'età di 64 anni. Parliamo dei lavoratori che hanno raggiunto la quota 96 entro il 2012 (60 anni e 36 di contributi oppure 61 anni e 35 di contributi) o di quelle lavoratrici che hanno raggiunto, sempre alla medesima data, 60 anni di età e 20 anni di contributi. Si ricorda che questa disposizione eccezionale interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato: restano fuori dal perimetro dell'agevolazione quindi sia i lavoratori autonomi che i dipendenti pubblici.

In favore di questi soggetti, infatti, la riforma Fornero del 2011 ha concesso la possibilità di accedere alla pensione, in via eccezionale, all'età di 64 anni cioè con due anni di anticipo rispetto alle regole Fornero. Anche questo requisito non è "fisso" perchè deve essere comunque adeguato alla speranza di vita: pertanto sino al 31 dicembre 2015 era pari a 64 anni e 3 mesi e dal 1° gennaio 2016 si è innalzato di ulteriori 4 mesi arrivando a 64 anni e 7 mesi. Il prossimo 1° agosto 2017 giunge a decorrenza la pensione dei nati nel dicembre del 1952 cioè coloro che hanno maturato i 64 anni e 7 mesi di età nel luglio 2017, sostanzialmente gli ultimi inclusi nella disposizione da ultimo richiamata.

Sulla questione dello scivolo pensionistico in questi anni si è consumata una lunga diatriba tra Inps, Ministero del Lavoro e Commissioni Parlamentari di Camera e Senato. In origine, infatti, questo canale di pensionamento poteva essere utilizzato solo da coloro che al 28 dicembre 2011 risultassero impiegati in costanza di attività lavorativa dipendente. Era stato, pertanto, negato il beneficio ai disoccupati e a coloro che a quella data fossero stati impiegati in attività lavorative autonome. A seguito delle numerose pressioni parlamentari il Ministero del Lavoro e l'Inps hanno mutato orientamento alla fine dello scorso anno (qui i dettagli) aprendo questo canale di pensionamento anche a coloro che al 28 dicembre 2011 erano privi di occupazione o prestavano attività di lavoro autonomo a condizione però che il maturato contributivo (cioè i 36 anni di contributi, 20 anni per le donne) fosse composto esclusivamente da contribuzione da lavoro dipendente nel settore privato. 

Tale interpretazione, per quanto sia stata un passo avanti, ha comunque generato un'altra categoria di esclusi. Ne sono stati penalizzati, in particolare, quei soggetti che hanno contribuzione figurativa o da riscatto accreditata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente nel settore privato, quella volontaria e quella trasferita al FPLD derivante da attività svolte in ambito diverso dal lavoro dipendente nel settore privato. Per far cadere tale ultima restrizione è ancora in corso una discussione tra la Commissione Lavoro della Camera e il Ministero del Lavoro. Proprio questa settimana, del resto, è calendarizzata in Commissione Lavoro una nuova interrogazione parlamentare dell'Onorevole Gnecchi (Pd). 

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