Guida ai benefici pensionistici in favore dei lavoratori invalidi iscritti alle forme di previdenza pubblica obbligatoria.

I Benefici previdenziali per i lavoratori invalidi

L'ordinamento riconosce alcune particolari agevolazioni previdenziali nei confronti degli invalidi. Oltre alle prestazioni strettamente legate all'invalidità (si pensi ad esempio all'assegno ordinario di invalidità o alla pensione di inabilità introdotte dalla legge 222/1984 oppure alla pensione ai superstiti erogata a favore dei figli maggiorenni invalidi) la Riforma Fornero ha lasciato intatti due istituti già in vigore prima del 2011 che consentono di agguantare la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata con un anticipo rispetto alla normativa generale che, com'è noto, chiede 67 anni di età per la vecchiaia oppure 42 anni e 10 mesi di contributi per il trattamento anticipato (41 anni e 10 mesi le donne). A questi benefici si sono aggiunti dal 1° maggio 2017 ulteriori due novità introdotte dalla legge 232/2016. Vediamoli.

Pensione di Vecchiaia Anticipata

In particolare i lavoratori con una invalidità non inferiore all'80% possono ottenere il trattamento di vecchiaia a 60 anni se uomini e a 55 anni se donne purchè in possesso di almeno 20 anni di contributi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992 (cfr: Circolare Inps 35/2012). Dal 1° gennaio 2013 i predetti requisiti si adeguano alla stima di vita e pertanto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 risulta necessario raggiungere 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne. Questi lavoratori devono, tuttavia, attendere l'apertura di una finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico a differenza di quanto accade attualmente nella normativa generale che ha soppresso le finestre annuali.

Questa norma risulta attiva però solo per i lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti cioè all'Assicurazione Generale Obbligatoria e ai fondi di previdenza sostitutivi dell'AGO (per questi ultimi si veda la Circolare Inps 82/1994), in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (cioè che sono nel sistema misto, cfr: Circolare Inps 65/1995). Il beneficio, pertanto, non può essere esercitato dai lavoratori autonomi nè dai pubblici dipendenti (su questo ultimo punto si veda la Circolare Inpdap 16/1993).

Si ricorda che per ottenere il trattamento in parola il richiedente deve sottoporsi ad una visita medica presso le commissioni sanitarie dell'Inps ancorchè sia stato riconosciuto invalido civile. Ciò in quanto, secondo l'Inps, l'invalidità per il beneficio in parola deve essere valutata ai sensi della legge 222/1984 (cd. invalidità specifica) e non ai sensi della legge 118/1971 sull'invalidità civile (cd. invalidità generica). Pertanto, il riconoscimento eventualmente già operato in sede di invalidità civile costituisce solo un elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell'Istituto(Circolare Inps 82/1994) e non determina necessariamente la concessione del beneficio. 

La maggiorazione contributiva per i lavoratori invalidi

Un ulteriore beneficio per i lavoratori dipendenti invalidi è riconosciuto dall'articolo 80, comma 3 della legge 388/2000 che consente ai lavoratori sordomuti, agli invalidi civili per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile, agli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 915/1978), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e risulta utile sia ai fini del diritto alla pensione che alla determinazione della sua misura per le anzianità soggette al calcolo retributivo. Mentre risulta utile solo ai fini del diritto alla pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo. Con questo beneficio, ad esempio, un lavoratore che ha svolto 12 anni di lavoro effettivo con una percentuale di invalidità superiore al 74% potrà contare su un "bonus" contributivo di due anni. Che potrà utilizzare, ad esempio, per guadagnare la pensione anticipata con due anni di anticipo.

La maggiorazione di anzianità riconoscibile a questi lavoratori spetta però per i soli periodi di attività alla dipendenze delle pubbliche amministrazioni o delle aziende private, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa, nonchè della generalità dei lavoratori autonomi. Inoltre non è cumulabile con altre maggiorazioni convenzionali della contribuzione per la medesima menomazione (in particolare l'abbuono contributivo di 4 mesi per ogni anno di lavoro riconosciuto ai lavoratori non vedenti; cfr: Circolare Inpdap 36/2003).

L'attribuzione del beneficio in parola è gratuita ma non avviene automaticamente: il lavoratore deve presentare apposita richiesta, corredata da idonea documentazione (Circolare Inps 29/2002; Circolare 92/2002)

APE sociale e Lavoro Precoce

Dal 1° maggio 2017 la legge n. 232/206 ha riconosciuto ai lavoratori con una invalidità pari o superiore al 74%, ulteriori due benefici pensionistici. La possibilità di ottenere, a partire dal 63° anno di età, l'APE sociale, cioè un sussidio di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, il cui valore è pari all'importo della pensione maturata al momento di accesso allo strumento entro un massimo di 1.500 euro lordi al mese. E' necessario il possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni (che può essere fatta valere anche cumulando la contribuzione sparsa in più gestioni dell'Inps). Per le donne il citato requisito contributivo è ridotto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni (quindi può ridursi sino a 28 anni).

L'indicata facoltà è riconosciuta, in via sperimentale, sino al 31 dicembre 2022 entro un determinato vincolo annuo di bilancio ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata e ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO (pubblico impiego). Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo non è utile la maggiorazione di cui all'articolo 80, co. 3 della legge n. 388/2000 sopra citata.

L'altro beneficio consiste nella possibilità, se più favorevole rispetto all'APE sociale, di ritirarsi con la pensione anticipata a prescindere dall'età anagrafica al raggiungimento di 41 anni di contributi (sia per gli uomini che per le donne) a condizione di avere almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. Anche tale facoltà è prevista nei confronti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata e ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO (pubblico impiego) a partire dal 1° maggio 2017 nell'ambito di un determinato vincolo di bilancio annuo. E a condizione che il lavoratore sia in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 (cioè ricada nel sistema cd. misto). Al fine del perfezionamento della suddetta anzianità contributiva il lavoratore può utilizzare anche la maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 80, co. 3 della legge 388/2000 appena indicata. 

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