Quarta salvaguardia Dl 102/2013
- giorgione
- Offline
- Moderator
- Messaggi: 3198
- Ringraziamenti ricevuti 810
I tempi per il riconoscimento della certificazione non saprei quantificarli. Dipendono dall'Inps e come ci ha aggiornato Mimmo ci sono i soliti ritardi nella gestione delle domande. Ad oggi siamo solo all'inizio.
Se c'è qualcuno che ha già ricevuto la certificazione si faccia sentire nel forum. Grazie
Collaboro con il patronato INAS di Padova
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.
- Marco Verona
- Offline
- New Member
- Messaggi: 3
- Ringraziamenti ricevuti 0
Grazie mille, comunque.
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.
- giorgione
- Offline
- Moderator
- Messaggi: 3198
- Ringraziamenti ricevuti 810
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 14954 del 5.3.2014, ha fornito istruzioni operative alle proprie sedi periferiche in merito alla procedura di salvaguardia prevista dagli artt. 11 e 11bis del D.L. n. 102/2013, convertito dalla Legge n. 124/2013.
In particolare la nota operativa specifica che rientrano nell’ambito delle ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all’art. 11 del citato Decreto Legge:
• il licenziamento intimato al termine di una procedura di mobilità per il quale il lavoratore, regolarmente iscritto nella relativa lista, abbia sottoscritto una conciliazione individuale avente ad oggetto la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, ferma restando, in ogni caso, l’esclusione da tale fattispecie dei lavoratori che risultino fruitori dell'indennità di mobilità, poiché rientranti in altra categoria di salvaguardati;
• le ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo determinato, verificatesi prima della scadenza del contratto.
Non rientrano, invece, per contro, i lavoratori che abbiano sottoscritto accordi ai sensi degli artt. 410 e ss. del c.p.c., attesa l'intenzione del legislatore di mantenere separate le due categorie di salvaguardati e più precisamente:
• i cessati in virtù di accordi collettivi e individuali;
• coloro che risultino interessati da una risoluzione unilaterale.
Per quanto concerne invece la corretta interpretazione dell'art. 11bis, D.L. n. 102/2013, la nota ministeriale evidenzia che la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali ed assistenziali, opportunamente coinvolta si è pronunciata sulle seguenti criticità:
1. per la possibile applicazione della salvaguardia a coloro che, benché autorizzati precedentemente, non hanno fruito, nel corso del 2011, dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92. Per tale situazione, la Direzione ha ritenuto opportuno segnalare la problematica all’Ufficio Legislativo affinché esprima il proprio parere circa la possibilità di un'interpretazione della norma diversa da quella letterale;
2. per la possibilità di concedere la salvaguardia in esame anche ai lavoratori stessi portatori di handicap in situazione di gravità - categoria individuata dal comma 6 del medesimo art. 33, Legge n. 104/1992. A tal proposito per la citata Direzione non sussistono motivi ostativi alla concessione del benefico a colui che ha usufruito dei permessi in questione, a prescindere che si tratti di un lavoratore che assiste un disabile o che sia esso stesso portatore di handicap.
Hai presentato la domanda alla DTL come richiesto dalla procedura per la 4° salvaguardia?
Collaboro con il patronato INAS di Padova
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.
- Marco Verona
- Offline
- New Member
- Messaggi: 3
- Ringraziamenti ricevuti 0
giorgione ha scritto: Ciao Marco, cerco di essere telegrafico:
1) Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota (96 nel tuo caso) deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia. I contributi da riscatto sono dunque validi ai fini della vecchia p. di anzianità.
2) Per partecipare alla salvaguardia dei 6500 è necessario che la finestra di decorrenza si apra entro il 6.1.2015. Chi non la rispetta è fuori. Tu sei ok perchè avresti avuto la finestra nel nov 2013. I calcoli per la verifica del rispetto della decorrenza possono essere effettuati tramite questo applicativo reso disponibile dai patronati.
3) Le dimissioni (oltre che il licenziamento) sono un'ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto lavorativo. Non sono ipotesi di risoluzione unilateriale la stipula di un accordo incentivante all'esodo o la naturale scadenza del rapporto lavorativo.
4) La pensione sarà messa in pagamento dal 1° novembre 2013 (in ogni caso la decorrenza non può essere prima del settembre 2013 come indicato nel messaggio 522/2014) dunque avresti diritto agli "arretrati". Per le altre questioni dipende dall'Inps. Sappiamo tutti che l'istituto ha iniziato a processare da poco i primi nominativi....dovresti ricevere una lettera di certificazione della salvaguardia.
Leggo che una nota del Ministero del Lavoro (Prot. 14954 del 5 Marzo 2014) che non riesco a trovare, escluderebbe dalla salvaguardia i cessati che risultino fruitori dell’indennità di mobilità, poiché rientranti in altra categoria di salvaguardati.
Dopo il licenziamento sono stato inserito nelle liste di mobilità (L. 236/93), dopo aver usufruito del trattamento di disoccupazione ho usufruito dell’indennità di mobilità in deroga ai sensi dell’accordo regionale (Veneto) del 29 novembre 2011 dal 27 luglio 2012 al 15 gennaio 2013. Fra l’altro la quota 96 (requisito pre-Fornero) è stata raggiunta comunque a prescindere dagli ammortizzatori sociali.
Qualcuno mi può spiegare cosa intende il Ministero e se c’entra qualcosa con il mio caso personale?
Grazie mille.
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.
- giorgione
- Offline
- Moderator
- Messaggi: 3198
- Ringraziamenti ricevuti 810
Collaboro con il patronato INAS di Padova
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.
- mimmo domenico
- Offline
- Premium Member
- Messaggi: 85
- Ringraziamenti ricevuti 20
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.