Dis-Coll, Indennizzo ai Collaboratori anche nel 2016. Ecco cosa cambia

Gemma Fabiani Venerdì, 06 Maggio 2016
Resta tuttavia la delusione di Adi e Flc che chiedevano l'estensione dell'indennità di disoccupazione anche agli assegnisti di ricerca nelle università.
Via libera dell'Inps all'indennità di disoccupazione (Dis-Coll) per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata nel 2016. L'istituto ha dettato con la Circolare 76/2016 le istruzioni applicative dell'articolo 1, comma 310 della legge 208/2015 che ha prorogato l'indennità anche per gli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. L'assegno, istituito dal 2015 in via sperimentale dal decreto legislativo 22/2015 che ha riformato gli ammortizzatori sociali al di fuori del rapporto di lavoro, era infatti destinato a scadere il 31 dicembre 2015 lasciando senza tutela i lavoratori il cui rapporto di lavoro sarebbe cessato durante il 2016.

Con la Circolare arrivano anche alcuni chiarimenti relativamente alla platea degli aventi diritto all'indennizzo. In particolare l'Inps chiarisce che il sostegno economico è esteso anche ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni oltre che ai titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. Restano, invece, fuori dal perimetro gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borse di studio così come gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Resta inteso che il collaboratore, per accedere al sostegno, deve essere iscritto in via esclusiva alla gestione separata e non deve risultare pensionato nè titolare di partita IVA. In caso di partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), il soggetto potrà comunque, ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, provvedere preliminarmente alla chiusura della partita IVA.

Per quanto riguarda l'accertamento dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata l'Inps ricorda che si dovrà verificare, da un lato, che l'aliquota contributiva applicata per l'anno corrente sia quella del 31,72%, cioè quella vigente per gli iscritti in via esclusiva alla predetta gestione, dall'altro che non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato. Laddove invece  – nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL - l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.

I requisiti di accesso
Con la proroga al 2016 si ammorbidiscono anche i requisiti per l'accesso alla Dis-Coll. L’art. 1, comma 310 della Legge di stabilità per l’anno 2016 ha previsto - esclusivamente per gli eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 - la soppressione del requisito contributivo/reddituale e cioè che il collaboratore potesse far valere nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.  

Pertanto, per i rapporti cessati nel 2016, è necessario possedere, congiuntamente, solo i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione; b) almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività stessa. Cioè in sostanza bisogna avere avere avuto un reddito di almeno 3.900 euro circa nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2015 e la cessazione del rapporto di collaborazione.  

Sulla misura dell'assegno che va in tasca ai disoccupati, si applicano le stesse regole dello scorso anno. La misura è pari al 75% dei compensi fino a 1.195 euro al mese a cui poi si somma il 25% sulle quote dei compensi superiori a tale importo. In ogni caso l'assegno massimo è di 1.300 euro lordi al mese. La norma però prevede una riduzione: a partire dal primo giorno del quarto mese l'assegno in pagamento viene ridotto del 3% per ogni mese. 

L'assegno sarà pagato per un numero di mesi pari alla metà di quelli coperti da contribuzione tra il 1° gennaio 2015 e la data di cessazione della collaborazione.  Ad esempio, se sono stati versati contributi per otto mesi l'indennità Inps sarà corrisposta per quattro mesi. Il tetto massimo è pari a sei mesi (Qui è possibile calcolare l'esatto ammontare della prestazione Dis-Coll).

Sulla proroga, però, pende un vincolo di risorse pari a 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017, limite che potrà essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell’anno 2016 al finanziamento dell'ammortizzatore sociale riconosciuto per eventi di disoccupazione verificatisi nel corso del 2015 e non utilizzate, come accertate con un procedimento amministrativo da concludersi entro il 31 maggio 2016. L’Inps riconoscerà il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l’Istituto non potrà prendere in considerazione ulteriori domande.



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