Invalidità civile, se la patologia non è stabilizzata la commissione medica può disporre la revisione

R. Bianchi Venerdì, 07 Dicembre 2018
La domanda volta al conseguimento delle prestazioni di invalidità civile può essere sospesa ove la Commissione medica abbia bisogno di acclarare la stabilizzazione della menomazione.
Come noto l'ordinamento tutela gli invalidi civili riconoscendo loro una serie di prestazioni a carattere assistenziale. Si tratta di prestazioni slegate dalla presenza di un rapporto di lavoro e, quindi, dal versamento dei relativi contributi previdenziali, che però - a differenza di queste ultime - sono condizionate dall’età e dal reddito del soggetto invalido. Per poter usufruire del benefici è necessario che sia accertato lo stato di invalidità e determinata la sua misura da parte della Commissione medica all'uopo preposta. Quest'ultima, infatti, valutato lo stato di salute dell'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, dichiara, con apposito verbale, l'eventuale avvenuto riconoscimento indicando, anche, la percentuale di invalidità attribuita.

Le prestazioni principali riconosciute a questi soggetti sono la pensione di inabilità civile e l'assegno mensile di invalidità il cui importo è pari a € 282,55 al mese a condizione che sia riconosciuta dalla commissione competente una percentuale di invalidità compresa da 74% al 100% e che gli istanti abbiano un'età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (per il 2018). Oltre all’età, per avere diritto all’assegno gli interessati dovranno rispettare determinati limiti reddituali, che cambiano in base alla percentuale riconosciuta, che potremmo cosi schematizzare:

  • Se la percentuale riconosciuta è inferiore al 74% non spetta alcuna indennità
  • Se la percentuale riconosciuta è compresa tra il 74% e il 99% spetta un assegno di € 282,55 a condizione che l’interessato abbia un reddito annuo per il 2018 inferiore a 4.853,29 €
  • Se la percentuale riconosciuta è pari al 100% spetta un assegno di € 282,55 a condizione che l’interessato abbia un reddito annuo per il 2018 inferiore a 16.664,36€

Dopo la visita di accertamento, la commissione medica redige il verbale di invalidità contenente sia la diagnosi del soggetto sottoposto a visita sia il grado di invalidità (tabella D.M. 5 febbraio 1992) riconosciuto, che determinerà o meno il diritto alla prestazione economica come visto nello schema. Il verbale verrà notificato da parte dell’INPS con raccomandata A/R all’interessato entro 120 giorni dalla data della visita.

In alcuni casi, però, può succedere che la commissione non esprima un parere immediato riguardo al grado di invalidità, e che ritenga necessario rivedere successivamente il soggetto. Questo accade quando il medico che effettua la prima visita considera la patologia del paziente “patologia non stabilizzata”, per la quale non sia possibile attribuire un grado di invalidità.

E’ il caso di Giada, che dopo aver presentato domanda di invalidità civile nel 05/2017, e dopo aver effettuato la visita nel 07/2018, riceve il verbale senza punteggio e le viene scadenzata una nuova visita dopo 8 mesi. Questo perché la patologia agli arti inferiori di cui era affetta non permetteva una decisione immediata del grado di invalidità ma aveva bisogno di qualche mese per verificare se fosse permanente o temporanea. Nel Marzo 2018 Giada effettua la 2° visita, e dopo circa un mese riceve il nuovo verbale e viene riconosciuta “invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L-509/88. 124/98) grave 100%.” Nella fattispecie, rientrando nei limiti di reddito, l’assegno è stato erogato con gli arretrati dal mese successivo a quello della domanda, quindi da 06/2017.

Si specifica che qualora la signora non ritenesse opportuno il giudizio espresso dalla commissione poteva ricorrere presentando domanda giudiziale entro e non oltre 6 mesi dal ricevimento del 2° verbale ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge 30.09.2003, convertito in legge 24.11.2003 n.326.

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