Le prestazioni
L'indennità di degenza ospedaliera è una prestazione economica versata ai lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps in caso di ricovero ospedaliero, purchè non pensionati e non iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria; l'indennità di malattia viene invece versata sia a lavoratori parasubordinati ed assimilati nonchè, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai lavoratori libero professionisti iscritti alla Gestione separata Inps purchè non pensionati e non iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria.
Per ottenere le indennità di malattia e degenza ospedaliera è necessario avere almeno 3 mesi di contribuzione attribuiti, cioè accreditati, nei 12 mesi che precedono l'inizio del ricovero o l'evento di malattia; inoltre bisogna avere, nell'anno solare che precede l'inizio del ricovero o l'evento di malattia, un reddito individuale, assoggettato a contributo nella Gestione separata, non superiore al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente dalla legge.
Presupposto per il diritto alle due indennità è la sussistenza dell'attività lavorativa al momento del verificarsi dell'evento morboso e l'effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato. Per la sola Indennità dl degenza ospedaliera è necessario essere affetto da una malattia che comporta un ricovero ospedaliero presso strutture pubbliche o private, accreditate al Servizio sanitario nazionale oppure presso strutture estere ospedaliere dallo stesso autorizzate o riconosciute. La durata delle indennità è pari ad un massimo di 180 giorni per l'indennità di degenza ospedaliera e di 61 giorni per quella di malattia a partire, in entrambi i casi, dalla data in cui ha avuto inizio il ricovero o la malattia.
Le altre prestazioni
La circolare fissa anche i valori di retribuzione minimale da utilizzare per la liquidazione delle prestazioni di maternità e malattia per i lavoratori autonomi. Tali prestazioni devono essere calcolate per i soci di cooperative prendendo a riferimento l'importo retributivo giornaliero minimale di 47,68 euro; per gli agricoli a tempo determinato l'importo non può essere inferiore a 42,41 euro; per i compatercipanti familiari e piccoli coloni 56,62 euro. Inoltre per la determinazione della misura dell’indennità di maternità, per i due mesi precedenti alla data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, nonché l’indennità per congedo parentale e quella per l’interruzione della gravidanza delle lavoratrici autonome gli importi di riferimento per il 2017 sono di 42,41 euro in caso di coltivatrici dirette; di 47,68 per artigiane e commercianti; di 26,49 euro per le pescatrici.
L'Inps determina, infine, anche il limite di reddito annuo che il genitore lavoratore dipendente nel 2017 deve rispettare per avere diritto all'indennità di congedo parentale (30% del proprio reddito individuale) ove chiesta tra il sesto e l'ottavo anno di vita del bimbo. Dato che la legge prevede che, per la concessione dell'indennità, il proprio reddito individuale deve risultare inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione per il 2017 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro 16.311,43 (euro 6.524,57 per 2,5).
Documenti: Circolare Inps 70/2017