Gestione Separata, Aggiornati i valori dell'indennità di malattia nel 2017

Giorgio Gori Martedì, 11 Aprile 2017
L'Inps determina i valori in vigore quest'anno riguardanti l'indennità di malattia e degenza ospedaliera per gli iscritti alla gestione separata.  
Non subisce incrementi quest'anno l'indennità di malattia e degenza ospedaliera per gli iscritti alla gestione separata dell'Inps. Con la circolare 70/2017, l'Inps ha, infatti, aggiornato i valori in vigore quest'anno, che sono risultati gli stessi dato che l'inflazione è rimasta al palo. Per l'indennità di malattia giornaliera si ha diritto a 10,99 euro se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditati da 3 a 4 mesi di contribuzione; si sale a 16,49 euro se i mesi con contributi sono da 5 a 8, per arrivare a 21,99 euro se le mensilità sono da 9 a 12. In caso di degenza ospedaliera, invece, l'indennità va da un minimo di 21,99 euro (con accrediti contributivi da 3 a 4 mesi), a 32,98 (accrediti per 5-8 mesi), fino a un massimo di 43,98 euro (da 9 a 12 mesi). 

Le prestazioni
L'indennità di degenza ospedaliera è una prestazione economica versata ai lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps in caso di ricovero ospedaliero, purchè non pensionati e non iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria; l'indennità di malattia viene invece versata sia a lavoratori parasubordinati ed assimilati nonchè, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai lavoratori libero professionisti iscritti alla Gestione separata Inps purchè non pensionati e non iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria.

Per ottenere le indennità di malattia e degenza ospedaliera è necessario avere almeno 3 mesi di contribuzione attribuiti, cioè accreditati, nei 12 mesi che precedono l'inizio del ricovero o l'evento di malattia; inoltre bisogna avere, nell'anno solare che precede l'inizio del ricovero o l'evento di malattia, un reddito individuale, assoggettato a contributo nella Gestione separata, non superiore al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente dalla legge. 

Presupposto per il diritto alle due indennità è la sussistenza dell'attività lavorativa al momento del verificarsi dell'evento morboso e l'effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato.  Per la sola Indennità dl degenza ospedaliera è necessario essere affetto da una malattia che comporta un ricovero ospedaliero presso strutture pubbliche o private, accreditate al Servizio sanitario nazionale oppure presso strutture estere ospedaliere dallo stesso autorizzate o riconosciute. La durata delle indennità è pari ad un massimo di 180 giorni per l'indennità di degenza ospedaliera e di 61 giorni per quella di malattia a partire, in entrambi i casi, dalla data in cui ha avuto inizio il ricovero o la malattia.

Le altre prestazioni
La circolare fissa anche i valori di retribuzione minimale da utilizzare per la liquidazione delle prestazioni di maternità e malattia per i lavoratori autonomi. Tali prestazioni devono essere calcolate per i soci di cooperative prendendo a riferimento l'importo retributivo giornaliero minimale di 47,68 euro; per gli agricoli a tempo determinato l'importo non può essere inferiore a 42,41 euro; per i compatercipanti familiari e piccoli coloni 56,62 euro. Inoltre per la determinazione della misura dell’indennità di maternità, per i due mesi precedenti alla data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, nonché l’indennità per congedo parentale e quella per l’interruzione della gravidanza delle lavoratrici autonome gli importi di riferimento per il 2017 sono di 42,41 euro in caso di coltivatrici dirette; di 47,68 per artigiane e commercianti; di 26,49 euro per le pescatrici.

L'Inps determina, infine, anche il limite di reddito annuo che il genitore lavoratore dipendente nel 2017 deve rispettare per avere diritto all'indennità di congedo parentale (30% del proprio reddito individuale) ove chiesta tra il sesto e l'ottavo anno di vita del bimbo. Dato che la legge prevede che, per la concessione dell'indennità, il proprio reddito individuale deve risultare inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione per il 2017 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro 16.311,43 (euro 6.524,57 per 2,5). 

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 70/2017 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati