Invalidita' Civile, Niente tutela contro l'indebito pensionistico se c'è una causa di incompatibilita'

Nicola Colapinto Venerdì, 14 Giugno 2019
La contitolarità di due prestazioni tra loro incompatibili è sufficiente ad escludere il principio del legittimo affidamento del pensionato. La Corte di Cassazione precisa i contorni della ripetibilità degli indebiti assistenziali.
Al pensionato che venga revocato l'assegno mensile di invalidità per contestuale erogazione della pensione di invalidità previdenziale è tenuto alla restituzione dell'indebito pensionistico anche con riferimento al periodo antecedente il provvedimento di revoca della prestazione, nei limiti della prescrizione decennale. In questi casi, in altri termini, il pensionato non può invocare le disposizioni di favore di cui alla legge 29/1977 e alla legge 291/1988 che pongono un argine alle pretese restitutorie dell'ente previdenziale.  E' l'importante principio espresso nella sentenza della Corte di Cassazione numero 15759 del 15 Giugno 2019.

La questione

La Corte era stata chiamata a valutare un aspetto particolare ma comunque frequente nell'ambito degli indebiti di natura assistenziale: la revoca da parte dell'Inps dell'assegno mensile di invalidità a causa della contestuale erogazione dell'assegno ordinario di invalidità. Le due tipologie di prestazioni, come noto, sono incompatibili tra loro. Nello specifico il caso riguardava un pensionato che aveva percepito negli anni 2001-2004 entrambe le prestazioni; il 4 marzo 2004 l'Inps revocò la prestazione di invalidità civile e pur rappresentando all'interessato l'entità dell'indebito, non ne intimò il pagamento, ma anzi esplicitamente rinviò a comunicazioni successive che avrebbero dovuto chiarire l'eventuale applicabilità di sanatorie e l'entità del residuo debito da corrispondere. La comunicazione definitiva pervenne, tuttavia, solo l'8 maggio 2013 quando l'ente previdenziale formalizzò una richiesta di ripetizione delle somme percepite a titolo di invalidita' civile negli anni 2001-2004.

La prescrizione

La Corte di Cassazione nella sentenza chiarisce due aspetti importanti. In primo luogo afferma che la comunicazione del 4 marzo 2004 non era idonea ad essere considerata atto interruttivo della prescrizione in quanto, essendo generica, non era idonea ad imporre un pagamento con la conseguenza che dovevano ritenersi prescritti i ratei afferenti al periodo anteriore al maggio 2003, cioè antecedenti i 10 anni la comunicazione definitiva avvenuta solo nel 2013. La Corte di Cassazione precisa che per produrre l'effetto di interrompere il decorso della prescrizione la richiesta dell'ente previdenziale non deve essere equivoca e, pertanto, non può consistere in un rinvio a successive comunicazioni che avrebbero dovuto chiarire l'eventuale applicabilità di sanatorie e l'entità del residuo da corrispondere.

L'indebito causato da una incompatibilità

Il secondo aspetto, particolarmente significativo, riguarda l'applicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla legge 29/1977 e alla legge 291/1988 secondo le quali, in tema di indebito assistenziale, la eventuale revoca della pensione di invalidita' civile ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. La difesa del pensionato, alla luce di ciò, chiedeva che le pretese restitutorie dell'Inps fossero limitate al solo periodo successivo al 4 marzo 2004 quando cioè l'ente previdenziale aveva proceduto alla revoca della prestazione, nulla potendo pretendere relativamente al periodo antecedente.

Secondo la Corte la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nelle fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti trovandosi in una situazione di incompatibilità. Nelle motivazioni alla sentenza i giudici spiegano che le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. In altri termini la contemporanea erogazione delle due prestazioni nell'arco dello stesso periodo di tempo esclude che possa ingenerarsi nel pensionato l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità.

In questi casi, pertanto, non è possibile invocare la protezione in tema di irripetibilita'  sopra citata ed il pensionato è soggetto al principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo e, quindi, è tenuto alla restituzione (nei limiti della prescrizione decennale) anche dei ratei di invalidita' civile percepiti nel periodo antecedente al provvedimento di revoca. La Corte, a conferma della sentenza, cita un caso analogo (Cass. 5059/2018) nel quale è stato espresso il principio secondo cui "in materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 cc".

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