Pensione Privilegiata: termini piu' lunghi per la domanda

Davide Grasso Venerdì, 03 Luglio 2015
Il termine quinquennale per la produzione della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità deve decorrere dalla data di manifestazione della malattia e non dalla cessazione del rapporto di lavoro.
"Quando la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, deve decorrere dalla manifestazione della malattia stessa". Lo ha precisato la Sentenza della Corte Costituzionale 43/2015 con la quale i Supremi giudici hanno censurato un passaggio dell'articolo 14, comma 1 della legge 274/1991 riguardante le modalità per il conseguimento della pensione privilegiata per gli iscritti alle quattro Casse amministrate dagli ex Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro. 

Com'è noto il trattamento di privilegio in parola spetta ai dipendenti pubblici in caso di grave infermità per moti­vi di servizio, come risarcimento per il danno cioè per la menomazione della integrità fisica subita dalla persona duran­te l'attività svolta per il pubblico inte­resse. La causa di servizio per le infer­mità o per le lesioni (es. grave caduta nei locali di lavoro, infortunio in itine­re, malattia contagiosa ecc.) è stata da sempre motivo di garanzia per i lavo­ratori del settore pubblico. 

La Corte, quindi confermando un analogo pronunciamento in passato (Sentenza 323/08) per la Cassa Stato, amplia i termini per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte per causa di servizio. In sostanza un lavoratore che abbia concluso il rapporto di lavoro il 1° gennaio 2009, potrà produrre domanda anche oltre cinque anni dalla data di cessazione dal servizio qualora la malattia successivamente il quinquennio. 

Sulla questione si è adeguata quindi di recente l'Inps indicando alle proprie sedi che "nei casi in cui la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione del servizio, le Sedi sono tenute ad ammettere le istanze di trattamento pensionistico di privilegio presentate dagli iscritti alla Cassa pensioni per i dipendenti degli Enti locali (C.P.D.E.L.), Cassa pensioni sanitari (C.P.S.), Cassa pensioni Ufficiali Giudiziari (C.P.U.) e Cassa pensioni per gli Insegnanti d’asilo (C.P.I.), purché non siano decorsi cinque anni dalla manifestazione della malattia stessa" (cfr: messaggio inps 2887/2015).

La decisione è destinata a produrre effetti anche nei confronti delle domande di privilegio che siano state respinte dall'Inps per superamento del termine quinquennale di decadenza: gli interessati potranno riproporre nuova istanza sempreché non siano già decorsi i termini previsti dalla sentenza della Corte.

Si ricorda, tuttavia, che la pensione di privilegio per il comparto pubblico è stata abrogata dall’art. 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei confronti dei dipendenti civili (è rimasta invece il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico). Nei casi di dipendenti pubblici civili, quindi, possono essere ammesse le domande aventi ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio solo se relative a rapporti di lavoro cessati entro il 4/12/2011.

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