Guida sintetica relativa alle regole e condizioni per conseguire la pensione privilegiata. La prestazione è corrisposta in favore dei lavoratori dipendenti e loro superstiti che abbiano contratto un'infermità a causa di servizio.

La pensione Privilegiata

Ove il lavoratore abbia contratto una l'invalidità nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente il nostro ordinamento previdenziale attribuisce un trattamento previdenziale denominato privilegiato in quanto slegato sia dal possesso di una determinata età anagrafica sia dal possesso del requisito assicurativo e contributivo. La prima di queste prestazioni è regolata dall'articolo 6 della legge 222/1984 nei confronti della generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato (iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria). Secondo l'indicata disposizione l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità spettano anche ai soggetti assicurati quando le condizioni fisiche che legittimano il riconoscimento di una delle suddette prestazioni previdenziali sono determinati da un rapporto di causalità diretta al lavoro (causa di servizio) svolto dall'assicurato divenuto invalido. In tali circostanze le suddette prestazioni assumono la denominazione giuridica di assegno privilegiato di invalidità e di pensione privilegiata di inabilità rispettivamente ove l'invalidità abbia comportato una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi o una perdita totale della stessa. 

A differenza della pensione di inabilità e dell'assegno ordinario di invalidità l'assicurato può conseguire le prestazioni privilegiate a prescindere dall'esistenza del requisito contributivo per tali prestazioni (anzianità di iscrizione di cinque anni e versamento di cinque anni di contribuzione di cui tre nel quinquennio antecedente la domanda) a condizione che sussista il versamento anche solo di un contributo IVS. La misura della pensione privilegiata di inabilità e dell'assegno privilegiato di invalidità sono determinate con le medesime regole previste per l'assegno ordinario di invalidità e per la pensione di inabilità regolate dalla legge 222/1984. Da segnalare che le indicate prestazioni sono riconosciute solo nei confronti dei lavoratori dipendenti assicurati presso l'AGO con esclusione, pertanto, dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla gestione separata dell'Inps. Nel caso dell'assegno ordinario privilegiato la prestazione è cumulabile, al pari di quanto accade con l'assegno ordinario di invalidità, con redditi da lavoro. Ai superstiti di assicurato deceduto spetta, inoltre, la pensione privilegiata indiretta

Incompatibilità
Le predette prestazioni sono incompatibili con le rendite Inail o altri trattamenti a carico dello stato o di altri Enti Pubblici, quando il relativo diritto trova fondamento nel medesimo evento causativo dell'invalidità. 

Pubblico impiego 

Per i lavoratori assicurati presso le gestioni pensionistiche del pubblico impiego le regole per la concessione delle pensioni derivanti da causa di servizio sono completamente diverse rispetto al regime vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. A seguito della Legge Fornero (art. 6 della legge 201/2011) bisogna prima di tutto precisare che dal 6 dicembre 2011 i trattamenti privilegiati risultano erogabili nei soli confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico con esclusione, pertanto, dei dipendenti civili (assicurati presso la Cassa Stato, Cpdel, Cps, Cpi, Cpug) nonchè degli assicurati presso il Fondo Ferrovie e Fondo Poste. Dal 6 dicembre 2011 per il personale dello Stato resta, pertanto, soltanto la tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che però – in base alla normativa vigente - non si applica a tutti i lavoratori pubblici, ma solo a quelli che sono applicati a specifiche attività individuate come pericolose nell’ambito dell’ordinamento dell’Inail.

La normativa previgente continua nei confronti di tali soggetti ad esplicare i suoi effetti: 1) per i procedimenti di riconoscimento già avviati alla data del 6 dicembre 2011; 2) nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione; 3) nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011 (cfr: Circolare Inps 37/2012). 

Comparto Difesa, Sicurezza, VV.FF. e Soccorso Pubblico
L'indicata abrogazione non ha riguardato, come detto, il personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico. Nei loro confronti - sia per le forze ad ordinamento militare che civile (cfr: nota operativa Inpdap 27/2007) - restano, pertanto, due tipi di pensionamenti privilegiati come disciplinati dall'articolo 67 e ss. del Dpr 1092/1973: quello tabellare e quello ordinario. In entrambi i casi il presupposto sono le infermità dipendenti da causa di servizio “non suscettibili di miglioramento" (art. 67, comma 1, DPR n. 1092/1973) infermità che possono anche prescindere dall’inabilità al servizio e, quindi, non necessariamente comportano la risoluzione del rapporto di servizio.

La pensione privilegiata ordinaria (art. 67 DPR n. 1092/1973) si caratterizza quale trattamento sostitutivo della pensione normale ed è pari al 100% della retribuzione pensionabile se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria della Tabella A annessa al DPR 915/1978, riducendosi al 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 per cento per infermità ascrivibili, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed ottava categoria. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in favore del personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l'anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale. La pensione così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%. La pensione privilegiata sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l’interessato, all’atto della cessazione, abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.  

Nel caso di coesistenza di due infermita' o lesioni ascrivibili a categorie dalla terza all'ottava l'articolo 72 del DPR 1092/1973 all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermita' o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta (qui sotto riportata). Qualora le infermita' o lesioni siano piu' di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal complesso delle altre infermita' o lesioni, in base a quanto stabilito dalla predetta tabella. Nel caso di coesistenza di due o più infermita' o lesioni ascrivibili a categorie dalla prima alla seconda categoria tabellare il soggetto ha diritto al cd. assegno di cumulo per infermità di cui all'articolo 109 del predetto DPR. 

La pensione privilegiata tabellare (art. 67 DPR n. 1092/1973; tabella n. 3 allegata al medesimo DPR; tabella allegata alla legge 29.04.1976 n. 177), assimilabile al trattamento privilegiato di guerra, spetta ai militari di truppa ed ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva ed ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, comma 5, DPR cit.), i quali, abbiano subito, a causa del servizio, una menomazione dell’integrità fisica. Essa non viene liquidate in base alla paga percepita, ma sulla base di apposite tabelle stabilite per legge. Come per le pensioni di guerra, sono previste otto categorie di pensione d'importo economico differente a seconda della gravità dell’infermità. In entrambe le prestazioni ove l’infermità peggiora, il titolare può in qualsiasi momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore (c.d. aggravamento) e l’eventuale riliquidazione della pensione.

La Domanda
L’iniziativa per avviare il procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione privilegiata è d’ufficio quando la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente sia dovuta ad infermità riconosciuta, in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR n. 1092/1973). Altrimenti, l’iniziativa è a domanda, come nel caso in cui l’inidoneità assoluta e permanente al momento della cessazione sia dovuta ad infermità o lesioni che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non siano state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio. In questa ipotesi l’interessato, entro cinque anni dalla cessazione, può chiedere che si proceda a tale riconoscimento (termine elevato a dieci anni in caso di parkinsonismo o in caso di invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica) (art. 169 comma 1 DPR n. 1092/1973). A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 323 del 30 luglio/1° agosto 2008 e n. 43 del 19/3/2015, nei casi in cui la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione del servizio, l’istanza di trattamento pensionistico di privilegio è ammessa qualora non siano decorsi cinque anni dalla manifestazione della malattia stessaAffinché la pensione privilegiata competa sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro due anni dalla cessazione stessa. Qualora la domanda venga presentata oltre il predetto termine biennale, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, con conseguente prescrizione dei ratei precedentemente maturati (art. 191 DPR n. 1092/1973).

Caratteristiche dei trattamenti
Il trattamento privilegiato risulta reversibile a favore del coniuge e/o dei figli minorenni o inabili secondo particolari disposizioni di legge (si veda: pensione privilegiata indiretta). Il trattamento privilegiato risulta, inoltre, cumulabile con retribuzioni derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa o con un altro trattamento di quiescenza, purché spettante a seguito di attività lavorativa prestata nell’ambito di un diverso rapporto di lavoro (art. 139 DPR n. 1092/1973) rispetto a quello che ha causato l'infermità di servizio. Il cumulo è ammesso secondo le normali regole in materia di cumulo dei redditi da lavoro con le pensioni (qui ulteriori informazioni). Da sottolineare che se da un lato la pensione privilegiata ordinaria è assoggettata all’IRPEF al pari delle altre prestazioni previdenziali, viceversa, il trattamento pensionistico tabellare, quando corrisposto ai militari in servizio di leva, avendo natura indennitaria (al pari dell’equo indennizzo) risulta esente da IRPEF (art. 1886 Dlgs 66/2010). 

Altre prestazioni riconosciute a causa di servizio
Ove le lesioni o le infermità, ascrivibili ad una delle otto categorie sopra indicate, siano riconosciute suscettibili di miglioramento i lavoratori del comparto hanno diritto ad un assegno rinnovabile in luogo della pensione privilegiata (Art. 68 del più volte citato DPR 1092/1973); se invece le infermità o lesioni sono ascrivibili alla tabella B) annessa al richiamato DPR 915/1978 e s.m.i., cioè risultano meno gravi, gli interessati hanno diritto ad un’indennità una tantum commisurata ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell’infermità riscontrata (art. 69 del TU n. 1092/1973 e art. 4, comma 2, della legge n. 9/1980).

Oltre al trattamento privilegiato, gli interessati, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, hanno diritto all'equo indennizzo, il rimborso delle spese di degenza e i cd. assegni accessori (assegno di superinvalidità, indennità di assistenza e accompagnamento, assegno d'integrazione per i familiari a carico, assegno di cumulo per infermità, indennità speciale annua, assegno di incollocabilità eccetera); gli assegni accessori sono esenti da irpef e non sono reversibili. Si rammenta che nel caso in cui l’interessato abbia ottenuto in attività di servizio la liquidazione dell’equo indennizzo e successivamente (per la stessa infermità) gli venga riconosciuta la pensione di privilegio, la metà dell’importo dell’equo indennizzo già corrisposto viene recuperata sulle rate di pensione.

Vittime del Dovere
Si rammenta che ulteriori benefici possono essere conseguiti ove, in aggiunta o in alternativa alla causa di servizo, l'infermità o la lesione sia riconosciuta ai sensi della legge 466/1980 che ha introdotto una specifica normativa in favore delle cd. vittime del dovere. In particolare va segnalata l'esenzione Irpef dai trattamenti privilegiati diretti ed indiretti.

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