Pensioni, Anticipo Gratis solo per i disoccupati a seguito di licenziamento

Franco Rossini Lunedì, 29 Maggio 2017
I due decreti attuativi sull'APE Sociale e sulla Quota 41 confermano che solo per i lavoratori dipendenti che hanno perso il posto di lavoro a seguito di licenziamento potranno accedere alle misure. 
Disoccupati in pensione prima. Ma solo se la disoccupazione è frutto di un licenziamento o di dimissioni con giusta causa. Nonostante le richieste della parte sindacale è questa la formula con la quale sono state declinate - nei due DPCM attuativi - le agevolazioni previdenziali per i lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro. Costoro potranno, nell'ambito di risorse annualmente programmate, usufruire dell'APE Sociale se hanno compiuto i 63 anni di età e vantano un minimo di 30 anni di contribuzione oppure, se più favorevole, uscire a 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, se hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima dei 19 anni. In entrambi i casi senza incorrere in alcuna penalità sulla pensione.   

Il perimetro dell'agevolazione, come si era già anticipato su pensionioggi.it risulterà abbastanza ristretto. Potranno godere della suddetta agevolazione solo i lavoratori in stato di disoccupazione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche a seguito di procedura collettiva), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (nell'ambito cioè delle conciliazione attivata dalle imprese che impieghino una forza lavoro complessivamente superiore ai 15 dipendenti in seguito a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo), e all'ulteriore condizione che i lavoratori abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi. In sostanza il beneficio in parola sarà vincolato alla perdita di un rapporto di lavoro subordinato per licenziamento (sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale) e non per altre cause.

Ai fini dell'ammissione ai benefici i lavoratori dovranno produrre la lettera di licenziamento, quella di dimissioni per giusta causa o il verbale di risoluzione consensuale (ai sensi della legge 604/1966). Dai benefici in parola sono, dunque, tagliati fuori non solo i lavoratori autonomi o i collaboratori che hanno chiuso l'attività lavorativa o concluso la collaborazione coordinata ma anche i lavoratori dipendenti il cui contratto si sia risolto per cause diverse da quelle appena menzionate. Si pensi, ad esempio, ad una disoccupazione derivante da una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato o, più frequentemente, dalla naturale scadenza di un contratto a tempo determinato. I sindacati puntavano a recuperare nell'agevolazione almeno questi ultimi nella considerazione dell'involontarietà della loro disoccupazione (non a caso tali soggetti hanno comunque diritto alla Naspi). Ma la richiesta non è stata accettata dal Governo. 

Il lavoratore dovrà, inoltre aver esaurito l'intera durata della prestazione contro la disoccupazione (si pensi ad esempio alla Naspi, l'indennità di mobilità, lo speciale trattamento edile, eccetera) ed attendere un ulteriore periodo di tre mesi prima di poter accedere ai sopra indicati strumenti. Ad esempio si immagini un lavoratore che a 61 anni sia stato collocato in mobilità a seguito di un licenziamento collettivo dal 31 ottobre 2015 la cui indennità di mobilità scadrà il prossimo 31 ottobre 2017. Costui dovrà attendere il 1° Febbraio 2018 per accedere all'APE sociale in quanto dovranno trascorrere ulteriori tre mesi dal termine degli ammortizzatori sociali per soddisfare i requisiti agevolati. 

Le due misure sono comunque strutturalmente diverse. L'APE sociale consisterà in un trattamento assistenziale, commisurato al valore della pensione maturata al momento della sua richiesta, interamente a carico dello Stato entro un tetto di 1.500 euro al mese lordi, circa 1.280 euro netti al mese che accompagnerà il lavoratore al perfezionamento del primo diritto utile a pensione (che può essere quello per la pensione anticipata, anche quella eccezionale prevista dall'articolo 24, co. 15-bis del Dl 201/2011 sia alla pensione di vecchiaia). Il trattamento sarà erogato per 12 mensilità l'anno e sarà sperimentale sino al 31 dicembre 2018. Una volta raggiunta l'età pensionabile il lavoratore potrà accedere alla pensione sulla base dei normali requisiti senza alcuna penalità sul reddito pensionistico. L'agevolazione per i lavoratori precoci consisterà in una riduzione del requisito contributivo necessario a conseguire la pensione anticipata pari a 10 mesi per le donne e ad un anno e 10 mesi per gli uomini.  A differenza dell'APE sociale la novella sarà strutturale, durerà cioè anche oltre il 2018.

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Documenti:  Il Testo dei due DPCM sugli anticipi pensionistici 

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