Pensioni, Come si valuta la contribuzione agricola nel cumulo e nella totalizzazione

Vittorio Spinelli Giovedì, 07 Maggio 2020
L'Inps precisa le modalità di determinazione dell'anzianità contributiva per la liquidazione della pensione in regime di cumulo e totalizzazione in presenza di contribuzione agricola.
Niente rivalutazione dei contributi agricoli per le prestazioni pensionistiche da erogarsi in regime di cumulo o di totalizzazione nazionale ove l'assicurato possa far valere uno o più periodi di contribuzione in una gestione speciale dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nel messaggio numero 1867/2020 pubblicato l'altro giorno in risposta ad alcuni quesiti pervenuti all'ente previdenziale.

Cumulo e contribuzione agricola

I chiarimenti riguardano i criteri di determinazione dell’anzianità contributiva applicabili per la liquidazione della pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti in cumulo (art 1, co. 245 e ss. della legge 228/2012) e totalizzazione (Dlgs 42/2006), in presenza di contribuzione agricola dipendente. Le disposizioni da ultimo richiamate consentono, infatti, ai lavoratori di sommare ai fini del diritto e della misura della pensione la contribuzione non coincidente temporalmente in tutte le gestioni previdenziali obbligatorie (AGO, ex-inpdap, Gestione separata, Casse professionali eccetera).

All'Ente era stato chiesto, in particolare, come si dovesse procedere in presenza di un lavoratore con periodi di contribuzione agricola che possa far valere periodi assicurativi anche in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) oltre che in altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione. Il quesito era se il cumulo o la totalizzazione potessero rimettere in pista la rivalutazione dei periodi di contribuzione agricola anteriori al 1984, operazione di regola preclusa nel caso di cumulo di contribuzione tra FPLD e gestioni autonome.

Niente rivalutazione 

Secondo l'Inps la risposta a tale quesito è negativa stante la regola dell'obbligatorio cumulo "interno" tra l'AGO e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi fissata dall'articolo 16 della legge 233/1990 e dall'articolo 21 della legge 613/1966. Per cui anche nelle ipotesi di domande in applicazione del cumulo di cui alla legge n. 228/2012 e ss.mm.ii oltrechè nei casi di totalizzazione, la contribuzione agricola dovrà essere valutata secondo la normativa previgente all'entrata in vigore della legge 638/1983, cioè senza operare la rivalutazione dei periodi anteriori al 1984, stante il disposto dell'articolo 7, co. 9 della legge stessa che limita gli effetti rivalutativi alle sole pensioni a carico del FPLD.

Non sono, quindi, soggetti alla rivalutazione (in misura pari al 2,6 per gli uomini e al 3,86 per le donne e i ragazzi) i contributi agricoli versati o accreditati per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, in numero inferiore a 270 giornate per anno, al fine di assicurare la copertura annuale minima per il diritto alle prestazioni pensionistiche.

Né si procede al trasferimento delle eccedenze della contribuzione totale agricola annua superiore alle 270 giornate ad uno o più anni successivi ove nell'anno stesso siano accreditati almeno 30 contributi giornalieri effettivi (Art. 7, co. 10 Legge 638/1983).

Per la trasformazione della contribuzione giornaliera agricola dipendente in settimane dovranno, inoltre, utilizzarsi i criteri fissati dalla Circolare Inps 185/1994 per la liquidazione della pensione nelle gestioni autonome. Tali criteri, come noto, prevedono che la contribuzione giornaliera accreditata in qualità di operaio agricolo a tempo determinato si moltiplica per il coefficiente di 0,33 per gli uomini (0,5 per le donne e i ragazzi); quella accreditata in qualità di operaio agricolo a tempo indeterminato per il periodo fino al 31.7.68 si moltiplica per il coefficiente 0,173 (0,166 per i periodi posteriori al 31.7.1968).

Il documento spiega peraltro che i criteri appena illustrati trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui, in applicazione dell’articolo 20, comma 2, della legge n. 613/1966, gli interessati possano far valere, oltre alla contribuzione agricola ed autonoma, anche contribuzione obbligatoria nel FPLD grazie alla quale, per tale sola contribuzione, maturino i requisiti prescritti a pensione nel FPLD.

Assenza di contribuzione nelle gestioni autonome

L'Inps precisa, infine, che nel caso l'assicurato abbia solo contribuzione agricola dipendente e contribuzione in una o più gestioni speciali autonome (senza alcun periodo assicurativo in una delle casse coinvolte nella facoltà di cumulo o di totalizzazione) non si procede al cumulo di cui alla legge 228/2012 in quanto trovano applicazione le regole fissate dalla legge 613/1966 (che non prevedono, come accennato, la rivalutazione dei periodi di contribuzione agricola).

Ove, invece, l'assicurato abbia contribuzione agricola dipendente e contribuzione in una o più gestioni previste dalla normativa per il cumulo e la totalizzazione (ad esempio casse privatizzate, Ex-Inpdap eccetera) con esclusione di una o più gestioni speciali autonome, il pro quota relativo alla contribuzione agricola dipendente seguirà i criteri individuati per l’accertamento dell’anzianità per i trattamenti da liquidare a carico del FPLD dell'AGO. Quindi nell'accertamento dell'anzianità contributiva potrà operare la rivalutazione della contribuzione agricola ante 1984 e lo storno delle eccedenze sopra richiamato.

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Documenti: Messaggio inps 1867/2020

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