Pensioni, Divieto di licenziamento sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia

Franco Rossini Lunedì, 21 Settembre 2020
La Corte di Cassazione fa luce sui criteri che legittimano la libera recedibilità del datore da un rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. 
Il datore di lavoro può recedere ad nutum dal rapporto di lavoro esclusivamente al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Ove la disciplina ratione temporis applicabile preveda un meccanismo di differimento tra la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi e l'erogazione del primo rateo pensionistico (c.d. finestra mobile) il licenziamento resta precluso sino all'apertura della finestra di decorrenza della pensione. E ciò ancorché il lavoratore abbia maturato, nel frattempo, il diritto alla pensione di anzianità (ora pensione anticipata) con annessa apertura della finestra mobile. Lo ha stabilito, tra l'altro, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18662 dell'8 settembre 2020 in cui i giudici erano stati chiamati a valutare la legittimità di un recesso ad nutum.

La questione

Come noto l'art.4, c. 2, I. n. 108 del 1990 consente al datore di lavoro di recedere liberamente dal rapporto di lavoro, cioè senza l'attivazione delle tutele previste dall'articolo 18 della legge 300/1970 (da qui il termine ad nutum) al raggiungimento dei requisiti stabiliti dal legislatore per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni e 20 anni di cbt). La corte era stata chiamata a pronunciarsi su un caso meno recente, risalente al 2011, quando al conseguimento della pensione di vecchiaia era abbinato un meccanismo di differimento tra la maturazione dei requisiti di pensionamento (65 anni e 20 anni di contributi all'epoca) e l'erogazione del primo rateo pensionistico (12 mesi nella legislazione ratione temporis vigente). Questo meccanismo occulto in sostanza (presente ancora oggi su alcune prestazioni pensionistiche, ma non più su quella di vecchiaia) procrastina l'andata in pensione del lavoratore.

La presenza della finestra mobile comporta, secondo costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che al datore di lavoro è inibito licenziare ad nutum anche per il lasso temporale che separa il lavoratore dalla percezione del primo rateo pensionistico, dopo il compimento dell'età pensionabile. Secondo la Corte, infatti, "il licenziamento ad nutum è ammissibile in quanto si "goda" del trattamento pensionistico di vecchiaia e non è sufficiente che si sia in attesa di esso, seppure la fruizione sia procrastinata di soli 12 mesi" (cfr. Cass. n. 13181/2018).

Nel ribadire questo assunto i giudici spiegano che è pure irrilevante la circostanza che il lavoratore abbia maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica, in particolare quella di anzianita' (ora anticipata), prima della data prevista per la decorrenza della pensione di vecchiaia, come pure è irrilevante che si sia già aperta la finestra mobile (eventualmente presente) connessa a tale altra prestazione. Sulla base di queste motivazioni la Corte ha rigettato l'interpretazione secondo la quale una lavoratrice dipendente del settore privato avrebbe potuto essere licenziata prima dell'apertura della finestra mobile connessa al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (maturati a marzo 2011 con decorrenza pensione il 1° aprile 2012) in quanto già dal 1° aprile 2011 aveva avuto l'apertura della finestra mobile connessa alla pensione di anzianità.

Questo principio è valido anche attualmente pur con la dovuta precisazione che dal 2012 la Riforma Fornero ha abolito il meccanismo di differimento incriminato. Attualmente, pertanto, il divieto di licenziamento ad nutum sussiste sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia e ciò a prescindere dalla circostanza che l'interessato abbia maturato a tale data il diritto alla decorrenza di altra prestazione pensionistica (es. pensione anticipata, quota 100, opzione donna).

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