L'Assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia

Franco Rossini Venerdì, 23 Luglio 2021
L'assegno ordinario di invalidità si trasforma d'ufficio al perfezionamento dei requisiti anagrafici previsti dalla legge Fornero per la pensione di vecchiaia.

Per i lavoratori del settore privato (autonomi o dipendenti) l'ordinamento prevede che l'assegno ordinario di invalidità si trasformi in pensione di vecchiaia al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge Fornero. Si tratta di un principio da tenere ben presente perchè una volta operata la trasformazione il lavoratore non sarà piu' soggetto al rischio di vedersi revocato l'assegno per il venir meno del requisito sanitario (cioè la perdita o la riduzione della capacità lavorativa) connessa a tale prestazione.

Dalla trasformazione discendono anche due ulteriori vantaggi non trascurabili: 1) il pensionato potrà cumulare senza limiti la pensione con eventuali redditi da lavoro sia dipendente che autonomo (come noto l'assegno di invalidità è cumulabile solo parzialmente con eventuali redditi da lavoro attraverso un meccanismo di decurtazione della prestazione stessa); 2) in caso di decesso del pensionato, gli eredi avranno diritto alla pensione di reversibilità (l'assegno di invalidità non è, infatti, reversibile nei confronti degli eredi i quali, nel caso di decesso di lavoratore titolare di un AOI dovranno verificare la sussistenza dei requisiti contributivi per la pensione indiretta).

La trasformazione avviene automaticamente senza bisogno di presentazione di alcuna domanda: sarà l'istituto previdenziale, al momento del compimento dell'età pensionabile da parte del titolare di assegno di invalidità, a dover verificare l'esistenza anche del requisito contributivo (20 anni) e, in caso di accertamento positivo, a provvedere alla trasformazione dell'assegno.

I periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ma non sono calcolabili ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Ad esempio se Tizio ha ricevuto l'assegno di invalidità con 15 anni di contributi e per 10 anni lo ha riscosso senza aver mai prestato attività lavorativa, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia l'Inps gli accrediterà 25 anni di anzianità contributiva e ciò gli consente di guadagnare la nuova forma di pensione una volta raggiunti i 67 anni di età. La prestazione però, per determinarne la rata, sarà calcolata esclusivamente sui 15 anni effettivamente versati, senza tenere conto dei 10 anni "fittizi". Questa agevolazione, secondo la giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Lav. 17750/2010) interessa i soli lavoratori dipendenti e non gli autonomi posto che l'articolo 1, comma 6 della legge 222/1984, nell'individuare i requisiti contributivi dell'assegno, rimanda espressamente al solo comma 2 dell'articolo 4 della stessa legge. Tale disposizione si occupa in modo esplicito del requisito contributivo dei soli lavoratori dipendenti e, di conseguenza, non può trovare applicazione, neppure analogica, nei confronti dei lavoratori autonomi. 

Discorso diverso per la pensione di inabilità. A differenza dell'assegno ordinario di invalidita' la trasformazione in prestazione di vecchiaia non avviene in maniera automatica. Perchè ciò abbia luogo è necessario che il soggetto interessato formuli apposita domanda all'ente previdenziale il quale, valutata l'esistenza dei requisiti di età e contributivi, dovrà attribuire la prestazione richiesta con la decorrenza prevista dalla stessa. Sarà dunque il diretto interessato a dover stabilire se procedere alla trasformazione e stabilizzare in modo definitivo la prestazione. Però a differenza dell'assegno di invalidità ai fini del calcolo del requisito contributivo per la pensione, in ipotesi di trasformazione, non possono essere considerati come contributi figurativi i periodi di godimento della pensione di inabilita'

In entrambi i casi si ricorda che, a seguito di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ. SS. UU. 9492/2004) la trasformazione può avvenire solo per ottenere le prestazioni di vecchiaia e non è, pertanto, ammessa per conseguire la pensione anticipata. Dunque ove il lavoratore raggiunga i 42 anni e 10 mesi di contributi non può conseguire la trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità in pensione anticipata. L'età per la trasformazione in pensione di vecchiaia, è utile ricordarlo, può essere anticipata, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, anche all'età di 61 anni e a 56 anni per le donne (più 12 mesi di finestra mobile) portatori o portatrici di una invalidità pari o superiore all'80% in virtu' dell'articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992.

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