Pensioni, Meno errori sul massimale contributivo

Lunedì, 25 Marzo 2024
L’Inps mette a disposizione la funzione «PRISMA» per aiutare i datori di lavoro a comprendere se i propri dipendenti sono in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e, quindi, soggetti al massimale di cui legge n. 335/1995.

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Meno errori sulla corretta applicazione del massimale contributivo. Dal 10 Aprile 2024 l’Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro del settore privato, in via sperimentale, un nuovo servizio che consentirà di controllare se il dipendente possiede o meno anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 e, pertanto, soggiace o meno al massimale contributivo di cui alla legge n. 335/1995 (pari a 119.650€ nel 2024). Lo rende noto lo stesso Istituto di Previdenza nella Circolare n. 48/2024 in cui spiega che il prospetto informativo si chiamerà «PRISMA» e sarà alimentato con le informazioni presenti nelle banche dati dell’Inps e degli altri enti di previdenza pubblica obbligatoria (es. casse professionali).

Massimale Contributivo

La funzione, spiega l’Inps, si è resa necessaria al fine di mitigare gli errori in sede di applicazione del massimale di cui all'articolo 2, comma 18 della legge 335/1995. La disposizione da ultimo richiamata, come noto, prevede un massimale contributivo e della base pensionabile pari a 119.650€ (2024):

  • nei confronti dei lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 (rilevano sia le gestioni Inps sia quelle dei liberi professionisti) anche presso Paesi UE o convenzionati con l’Italia;
  • nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995 per i periodi successivi all’opzione stessa.

Nel tempo l’Inps ha avuto modo di precisare che è irrilevante la presenza anteriore al 31 dicembre 1995 (e quindi non si determina la disapplicazione del massimale):

  • dei periodi riscattati relativi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella gestione Separata ai sensi dell’articolo 51, co. 2 della legge n. 488/1999;
  • del riscatto agevolato della laurea per i cd. «inoccupati» (ex art. 1, co. 77 della legge n. 247/07);
  • del riscatto, ricongiunzione o altri accrediti intervenuti in casse professionali istituite dal dlgs n. 103/1996 che applicano nei confronti dei loro iscritti il solo sistema di calcolo contributivo della pensione (sono, invece, sempre rilevanti gli accrediti anteriori al 31 dicembre 1995 in casse professionali istituite anteriormente al 1996 che applicano un regime diverso da quello esclusivamente contributivo).

Si presti attenzione, inoltre, alla circostanza che è possibile anche acquisire anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 successivamente all’assunzione perdendo, pertanto l’applicazione del massimale contributivo. Ciò si verifica, in particolare, in presenza di una domanda di accredito figurativo (es. servizio militare) o di un riscatto (es. laurea). In tal caso l’Inps ha precisato che l’esclusione dell’applicazione del massimale contributivo decorre a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, a condizione che si verifichi l’accredito della contribuzione figurativa o l’assolvimento del relativo onere economico.

Obblighi Contributivi

Come si intuisce, pertanto, il corretto assolvimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro dipende dalle comunicazioni fornite dal lavoratore al momento dell’assunzione e/o dalle sue attività successive all’assunzione. A tal fine ai datori di lavoro è imposto l’obbligo di acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996; detta dichiarazione deve essere rilasciata anche nei casi in cui l’anzianità contributiva sia maturata anteriormente al 1° gennaio 1996 in Paesi dell’Unione europea o convenzionati con l’Italia. Obblighi che permangono in caso il lavoratore effettui una richiesta di accredito figurativo o di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e/o una richiesta di opzione al sistema contributivo.

Funzione PRISMA

Nonostante ciò molti datori di lavoro non hanno contezza della situazione assicurativa dei propri dipendenti incorrendo in errori circa l’applicazione o la disapplicazione del massimale contributivo. Per venire incontro a tali esigenze l’Istituto ha realizzato una nuova funzione chiamata «PRISMA» (prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale) che raccoglie in maniera esaustiva tutti gli elementi informativi, noti all’Inps, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo, sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996, sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335/1995.

La piattaforma, spiega l’Inps, sarà disponibile, in fase di prima applicazione, dal 10 aprile 2024 per i soli datori di lavoro iscritti alla gestione privata, riporterà, tra l’altro, i seguenti dati:

  • data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie, se precedente al 1° gennaio 1996 o l’eventuale domanda di accredito figurativo o riscatto di periodi anteriori a tale data;
  • presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda;
  • eventuale presenza di periodi riscattati, ricongiunti o derivante da domande di reintegro/ripristino presso le Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 da verificare con l’assicurato

Attenzione. L’Inps spiega che la funzione non ha efficacia certificativa e che, pertanto, il datore di lavoro dovrà continuare ad acquisire la documentazione dai propri dipendenti in merito al corretto assolvimento degli obblighi contributivi. In particolare la funzionalità potrebbe non essere accurata in presenza di periodi di lavoro all’estero in Paesi Ue o convenzionati anteriori al 1° gennaio 1996 e/o di domande di accredito figurativo / riscatto presentante presso la gestione pubblica (Ex-Inpdap) o Casse Professionali. Questi eventi, infatti, potrebbero non essere stati comunicati correttamente all'Inps.

Documenti: Circolare Inps 48/2024

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