Pensioni, no alla doppia agevolazione per i lavori usuranti

Franco Rossini Mercoledì, 29 Marzo 2017
Stante la mancata adozione dei decreti attuativi al Dlgs 374/1993 gli addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti non possono ottenere "sconti" aggiuntivi sull'età pensionabile.
Molti lettori ci chiedono quali sono i benefici previdenziali previsti in materia di lavori usuranti. Come noto anche nel 2017 il decreto legislativo 67/2011 consente ai lavoratori addetti alle mansioni particolarmente faticose e pesanti, compresi i lavoratori notturni, di godere del pensionamento con il regime delle quote (a partire dai 61 anni e 7 mesi di età unitamente al possesso di 36 anni di contribuzione oppure con 62 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi). Da quest'anno ci sono anche due benefici aggiuntivi: non bisogna più attendere l'apertura della finestra mobile di 12 o di 18 mesi ed i requisiti non saranno più adeguati alla speranza di vita istat. Pare utile in questa sede approfondire una questione sollevata da Ernesto, un lavoratore addetto a mansioni particolarmente faticose e pesanti, che ci chiede se - oltre alla normativa già nota individuata dal Dlgs 67/2011 - possano, ancora oggi, essere fatti valere, in aggiunta, i benefici previdenziali previsti dal Dlgs 374/1993 per ottenere un ulteriore anticipo dell'età pensionabile

Una normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attività usuranti era stata in origine, infatti, introdotta nel nostro ordinamento dal citato decreto legislativo per poi essere ripresa quasi venti anni dopo con il decreto legislativo 2011 a seguito dell'esercizio della Delega contenuta nella legge 247/07. L'agevolazione prevista nel 1993 si applicava ai periodi lavorativi successivi all'8 ottobre 1993 ed era riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, nonché ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS che avevano prestato attività usurante come definita dalla tabella A allegata allo stesso decreto legislativo (tabella che includeva nel usurante ben 15 attività, un numero di gran lunga superiore a quelle che attualmente godono della agevolazioni riconosciute dal Dlgs 67/2011). L'agevolazione consisteva in un'anticipazione del limite minimo di età previsto per le pensioni di vecchiaia di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivi.

Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità veniva, inoltre, ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività usuranti, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivi. Per avere diritto ai benefici in questione era previsto un limite minimo di svolgimento dell'indicata attività pari ad un anno. Mentre per le pensioni liquidate con il sistema contributivo l'articolo 1, co. 37 della legge 335/95 riconosceva la possibilità di anticipare la pensione di vecchiaia fino ad un massimo di un anno in alternativa all'attivazione di un coefficiente di trasformazione più elevato in occasione del pensionamento. 

Il decreto legislativo 374/1993 aveva però disposto che, per dare attuazione a tale regolamentazione, si sarebbero dovuti adottare più decreti ministeriali con i quali, tra l'altro, individuare le mansioni da considerare usuranti e stabilire le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile. Questi decreti attuativi non sono mai stati adottati a causa del mancato accordo con le parti sindacali, una delle condizioni essenziali  per dare vita alla normativa appena citata. Del resto, proprio a causa della mancanza dell'accordo con i sindacati, l'articolo 78 della legge 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), aveva previsto, in via eccezionale, una disciplina transitoria che poteva essere fatta valere da quei lavoratori che avevano maturato il diritto alla pensione tra l'8 Ottobre 1993 ed il 31 dicembre 2001 entro un determinato vincolo di risorse annue. 

Allo stato attuale, quindi, essendo ormai esauriti gli effetti della predetta disciplina transitoria e in mancanza dei provvedimenti attuativi, i lavoratori interessati non possono concretamente usufruire della disciplina di cui al Dlgs 374/1993 ma solo di quelli previsti dalla normativa successiva, contenuta nel più volte citato decreto legislativo 67/2011 come recentemente modificato dalla legge di bilancio per il 2017. Per la mappa delle agevolazioni presenti e delle relative mansioni non può, quindi, che rimandarsi a questo specifico approfondimento. 

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