Pensioni, Pronta al debutto anche l'Ape Aziendale. Ecco come Funziona

Bernardo Diaz Mercoledì, 14 Febbraio 2018
L'Ape volontario potrà essere finanziato anche dalle imprese o dai fondi di solidarietà settoriali per incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani.
Con la pubblicazione delle istruzioni per il prestito pensionistico si avvicina anche il decollo dell'ape aziendale, lo strumento grazie al quale le imprese potranno contribuire a finanziare le uscite anticipate. Il progetto degli anticipi pensionistici introduce, infatti, una previsione che può aiutare a contenere i costi dell'anticipo pensionistico per i lavoratori: i datori di lavoro del settore privato (sono escluse le amministrazioni pubbliche), gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà settoriali potranno, con il consenso del lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest’ultimo, versando all’INPS in unica soluzione al momento della richiesta dell’APE un contributo non inferiore, per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo della retribuzione percepita dal lavoratore prima del pensionamento. L'operazione sostanzialmente determinerà un incremento della misura dell'assegno pensionistico che il lavoratore percepirà al momento dell'accesso alla pensione compensando, pertanto, la rata ventennale di restituzione dell'assegno per coprire il prestito finanziario. 

In forza di tale accordo, il datore di lavoro verserà una cifra liberamente determinata fra le parti che dovrà però essere pari almeno all’equivalente della contribuzione volontaria (pari al 33% della retribuzione imponibile delle ultime 52 settimane lavorate) calcolata per tutta la durata dell’anticipo, dunque a copertura di un periodo da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni e sette mesi. Ad esempio un datore di lavoro che voglia sostenere l'esodo di un proprio dipendente che ha percepito una retribuzione lorda di 30mila euro annui con un anticipo di tre anni rispetto alla normale data di uscita dovrà, pertanto, versare all'Inps un contributo non inferiore a 29.700 euro (30mila euro x 3 x 0,33), contributo che verrà accreditato sul conto assicurativo del lavoratore e darà luogo ad un incremento del montante contributivo che definisce il valore della quota C di pensione, quella determinata con il sistema di calcolo contributivo.

Ove la retribuzione così determinata risultasse superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile (46.630 ai valori del 2018) occorrerà versare anche l'aliquota aggiuntiva dell'1% ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 438/1992 sulla quota eccedente. L'operazione aumenterà l'assegno di quiescenza e, pertanto, compenserà per i successivi venti anni la rata di ammortamento del debito. La facoltà è a disposizione solo dei datori di lavoro del settore privato: le pubbliche amministrazioni non potranno, pertanto, sostenere l'uscita anticipata dei propri dipendenti. La facoltà potrà essere utilizzata solo dal datore di lavoro con il quale è in corso il rapporto di lavoro all’atto della stipula dell’accordo individuale (anche se il rapporto è sospeso). L'operazione non può, quindi, essere attivata nei confronti di coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro. 

L'accordo

L’accordo individuale, una volta perfezionato, andrà accluso all’istanza di accesso all’APE da parte del lavoratore e una volta trasmesso all'Inps comporta una obbligazione irrevocabile per il datore di lavoro ad effettuare il versamento. L'Inps informa che se il versamento deve essere effettuato dal Fondo Settoriale occorrerà prima procedere all'aggiornamento dei relativi decreti interministeriali che regolano le prestazioni del fondo e che gli enti bilaterali autorizzati ad assumere l'obbligo del versamento dell'obbligazione contributiva sono gli enti bilaterali per la formazione e nelle Casse Edili, regolamentati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il versamento

Tale dote di contribuzione dovrà essere corrisposta all’Inps in un’unica soluzione entro la scadenza contributiva del mese di decorrenza dell’Ape (dunque entro la fine del mese successivo al primo anticipo: es se il lavoratore fruisce dell'ape dal 1° aprile 2018 il datore dovrà effettuare il versamento entro il 16 maggio 2018). Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti tale scadenza sarà applicata la sanzione prevista per omissione contributiva (5,55% all’anno). Resta ferma la facoltà per le parti di raggiungere un accordo su un contributo superiore al predetto valore ove, ad esempio, si voglia garantire una più ampia sterilizzazione del peso della rata di ammortamento. 

Il meccanismo diventerà un ulteriore strumento a disposizione delle imprese per incentivare il ricambio generazionale oppure per spedire in pensione la forza lavoro più anziana (senza passare necessariamente per l'isopensione). La determinazione dell'importo soglia a fini dell'accesso all'APE non potrà tuttavia tenere conto dell'aumento della pensione a seguito della predetta operazione. Quindi se il valore della pensione, al netto della rata di ammortamento dell'APE e senza il sostegno economico del datore di lavoro, risultasse inferiore a 710 euro al mese (rectius: 1,4 volte il trattamento minimo inps) l'interessato non potrà accedere all'Ape a prescindere dalla circostanza che, a seguito dell'incremento del montante contributivo, tale valore venga integrato. Pare essere irrilevante, invece, nell'economia dell'operazione la facoltà che il lavoratore estingua anticipatamente il debito riducendo, pertanto, la durata dell'Ape. In questo caso il contributo versato dal datore non potrà essere oggetto di una rideterminazione in funzione della minore durata. Ma sul punto sarebbe utile una conferma ufficiale. 

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