Ape Volontario, cosa succede se matura la pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia

Franco Rossini Giovedì, 06 Settembre 2018
Il DPCM 150/2017 consente l'interruzione anticipata nell'erogazione delle quote mensili del prestito pensionistico laddove il lavoratore ottenga la liquidazione di altra prestazione pensionistica diretta. 
L'anticipo pensionistico può interrompersi anticipatamente prima del raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia. La questione riguarda quei lavoratori che durante l'erogazione dell'anticipo pensionistico maturino il diritto ad altra prestazione diretta (come ad esempio la pensione anticipata). In un primo tempo si temeva che questi soggetti dovessero comunque attendere il raggiungimento dei requisiti di pensionamento di vecchiaia, cioè fossero vincolati a mantenere il prestito per l'intera durata stabilita al momento della domanda. Con costi dunque più elevati perchè il prestito sarebbe stato erogato per un periodo di tempo più lungo.

Fortunatamente il DPCM 150/2017 ha regolato espressamente questa casistica in senso favorevole per i richiedenti. In tal caso l'articolo 3 del DPCM 150/2017 consente al lavoratore la facoltà di chiedere la pensione anticipata prima dell'età di vecchiaia e, quindi, interrompere anticipatamente l'erogazione del prestito con conseguenze benefiche sull'importo da restituire. Si pensi ad esempio ad un assicurato con 42 anni di contributi e 64 anni di età. Se costui aderisse al prestito ma allo stesso tempo continuasse a lavorare (magari in forma part-time) oppure a versare i contributi volontari (circostanza teoricamente possibile) o ancora procedesse al riscatto di un periodo di studi raggiungerà i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi; 43 anni e 3 mesi dal 2019) ben prima del perfezionamento dell'età di vecchiaia quando dovrebbe scadere l'erogazione del prestito con il traghettamento in pensione e quindi la restituzione (per i successivi 20 anni). Ebbene il lavoratore potrà, nel caso di specie, domandare la liquidazione della pensione anticipata interrompendo anticipatamente l'erogazione del prestito pensionistico e, in ultima analisi, abbassando i costi dell'operazione. 

L'interruzione anticipata dell'Ape si verifica, peraltro, solo in occasione della liquidazione di altro trattamento pensionistico diretto. In altri termini la semplice maturazione dei requisiti pensionistici per la liquidazione del trattamento, se non è seguita dalla domanda e dalla liquidazione della pensione, non determina alcuna interruzione dell'Ape volontario nè preclude il suo conseguimento. Si pensi ad una lavoratrice del settore privato con 64 anni e 36 anni di contributi che è in possesso dei requisiti per chiedere l'opzione donna. La lavoratrice vuole optare per l'ape volontario perchè più vantaggioso in termini di penalità sulla misura della pensione. Ebbene costei pur avendo maturato i requisiti per la liquidazione della pensione con il regime cd. dell'opzione donna può comunque ottenere l'ape volontario. Durante la sua erogazione teoricamente la lavoratrice può sempre cambiare idea e decidere di pensionarsi con l'opzione donna interrompendo anticipatamente il prestito. Nessuna interruzione si verifica, invece, per quei lavoratori che ottengono nel frattempo la liquidazione di una prestazione ai superstiti per la scomparsa, ad esempio, del proprio congiunto. 

In caso di interruzione anticipata dell'Ape il piano di ammortamento dovrà essere rideterminato dall'istituto finanziatore in funzione della minore sua durata e l'istituto dovrà comunicare l'importo della nuova rata di ammortamento da trattenere sulla pensione. In occasione della rideterminazione del piano l'impresa assicuratrice dovrà rimborsare al soggetto richiedente la parte di premio non goduta e il fondo di garanzia dovrà corrispondere la quota parte non utilizzata della commissione per l'accesso al fondo. In occasione dell'interruzione anticipata dell'Ape volontario il lavoratore potrà anche procedere all'estinzione anticipata del debito accumulato secondo le modalità stabilte nella convenzione quadro.

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