Pensioni, Quando spetta e come si calcola l'indennità di ausiliaria

Valerio Damiani Lunedì, 27 Agosto 2018
Al momento della cessazione dal servizio il personale militare deve spesso scegliere se chiedere o meno il transito nell’ausiliaria. Ecco un utile vademecum per coloro che devono effettuare la scelta.
Come noto la cessazione dal servizio permanente per il personale militare coincide spesso con la questione se accettare o meno il transito nella posizione di ausiliaria. L’istituto dell’ausiliaria è un periodo transitorio durante il quale il militare in occasione della cessazione del rapporto permanente di impiego e, in alternativa al congedo in riserva, può essere richiamato, in caso di bisogno e per esigenze della Pubblica Amministrazione, attività lavorativa nella provincia di residenza per un periodo di cinque anni. In origine l’istituto dell’ausiliaria era riservato ai soli Ufficiali che avessero raggiunto il limite di età previsto per il pensionamento in ciascuna Arma, ruolo e grado (legge 113/1954); successivamente le leggi n. 212 del 1983 e n. 404 del 1990, hanno esteso il regime anche ai Sottufficiali delle Forze Armate (ed ora il personale Graduato).

Il collocamento in ausiliaria

Attualmente a seguito di numerosi interventi normativi il personale militare che cessa dal servizio in modo permanente può transitare in ausiliaria: 1) al raggiungimento del limite di età ordinamentale per il ruolo e grado rivestito (in genere 60 anni) salvo, tre mesi prima del raggiungimento dei limiti di età, non vi rinunci (non rilasciando una dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel caso di bisogno e per esigenze della Pubblica Amministrazione, attività lavorativa nella provincia di residenza); 2) a domanda al raggiungimento di almeno 40 anni di servizio effettivo ai sensi dell’art. 7, 6° comma del D.Lgs 165/97 la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 ai sensi dell’art. 2229, co. 6 del Codice dell’Ordinamento Militare (Dlgs 66/2010). Il collocamento in ausiliaria è subordinato all’idoneità al servizio militare incondizionato. Si rammenta che il personale interessato potenzialmente dall'istituto dell'ausiliaria è solo quello militare, cioè il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina ed Aereonautica) e il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).

La durata massima di permanenza nell’ausiliaria ordinaria è di cinque anni a seguito della novella apportata dal Dlgs 94/2017 (riordino delle carriere). Durante tale periodo il militare non può assumere altri impieghi, e contravvenendo a tale divieto decade dalla posizione dell’ausiliaria e viene collocato nella riserva, perdendo il trattamento economico aggiuntivo previsto per la categoria dell’ausiliaria. Altro caso di decadenza si verifica anche nell’ipotesi in cui il militare revochi, per due volte, l’accettazione degli impieghi assegnati dall’amministrazione pubblica.

E’ possibile essere collocati in ausiliaria a domanda anche in virtu’ del cd. scivolo di cui all’articolo 2229 del codice dell’ordinamento militare la cui efficacia è stata anch’essa prorogata sino al 31 dicembre 2024. Tale ultima disposizione consente agli Ufficiali e Sottufficiali che si trovino a non più di 5 anni dal limite di età previsto per il grado rivestito, di accedere alla posizione di ausiliaria nei limiti di un contingentamento annuale predefinito. La domanda di ausiliaria, in questo caso, ha validità solo per l’anno di presentazione ed in caso di accoglimento si viene collocati in ausiliaria entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Se l’esito è negativo, la domanda può essere ripresentata, con le stesse modalità, negli anni successivi. Tale collocamento in ausiliaria è equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento del limite di età.

E' infine possibile essere collocati in ausiliaria a domanda per gli Ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ), ai sensi del combinato disposto degli artt. 909, comma 4 e 1873 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.) e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianita'.

L’indennità di ausiliaria

Durante la permanenza in ausiliaria il personale ha diritto ad un trattamento economico e previdenziale rilevante nonostante gli ultimi interventi legislativi.  Oltre alla liquidazione della pensione normale maturata sulla base dell’anzianità di servizio e degli assegni pensionabili al momento della cessazione dal servizio permanente il personale ha diritto alla corresponsione dell’indennità di ausiliaria il cui importo è pari al 50% (per chi è stato collocato in ausiliaria dal 1° gennaio 2015) della differenza risultante dal raffronto fra alcune voci stipendiali (prevalentemente si tratta dello stipendio tabellare, dell’indennità operativa di base o di aeronavigazione, dell’assegno pensionabile, indennità di parziale omogeneizzazione o assegno funzionale; cfr: art 1870, co. 3 Dlgs 66/2010) spettanti al pari grado in servizio di pari anzianità e la quota relativa alle stesse voci portata in pensione dall’interessato. L’indennità viene aggiornata ogni volta in cui, per effetto di leggi o contratti, le suddette voci stipendiali vengono incrementate per il parigrado in servizio. E’ computata anche sulla 13^ mensilità ed è riversibile nel caso di decesso avvenuto in tale posizione. Dal punto di vista economico l’indennità in parola si sostanzia in un meccanismo c.d. di indicizzazione, cioè di adeguamento del trattamento economico pensionistico alla retribuzione del pari grado in servizio. L'indennità di ausiliaria non è oggetto della perequazione automatica prevista per le pensioni.

La riliquidazione della pensione

Alla cessazione dalla posizione di ausiliaria il personale ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto – ai fini della determinazione dell’anzianità complessivamente utile – anche del periodo trascorso in ausiliaria (anche se il militare non è stato concretamente richiamato in servizio durante l’ausiliaria). Ciò consente al personale in questione di agguantare un assegno complessivamente più elevato in quanto maggiorato dell'anzianità contributiva maturata durante l'ausiliaria. L'importo dell'assegno viene determinato sulla base dei medesimi assegni di quiescenza sui quali era stato liquidato il trattamento di pensione al momento della concessione dell’ausiliaria comprensivi degli scatti di anzianità previsti per il personale in servizio (con un incremento, cioè, pari al 2,50% per ogni biennio trascorso in ausiliaria) nonché con l’inserimento nella base pensionabile dell’ultima indennità di ausiliaria in godimento. La quota contributiva della pensione viene, inoltre, rideterminata utilizzando il coefficiente di trasformazione vigente alla data di cessazione dalla posizione di ausiliaria.

Durante il periodo di godimento dell’ausiliaria il trattamento di quiescenza, comprensivo dell’indennità di ausiliaria, è soggetta alla ritenuta previdenziale nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività nonché alla ritenuta previdenziale in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (poco meno del 10% dell’imponibile). Al momento della riliquidazione del trattamento pensionistico cessa l’applicazione delle suddette ritenute previdenziali.

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