La Quota 96 costituiva uno dei parametri utili per il conseguimento della pensione di anzianità secondo la disciplina previdenziale antecedente la Riforma Fornero del 2011

La Quota 96

Per quota 96 si intende il valore costituito dalla somma tra età anagrafica ed anzianità contributiva utile per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (settore privato e pubblico) per conseguire la pensione di anzianità, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 Dicembre 2012, secondo la disciplina pensionistica vigente sino al 31 dicembre 2011 (regole ante fornero).

La normativa attualmente non è piu' vigore in quanto è stata sostituita, dal 1° gennaio 2012, dalla pensione anticipata.

Indice

I Beneficiari
Le Frazioni di Quota
I Requisiti Contributivi
La Quota 96 dopo il 2011

I Beneficiari

La normativa era individuata dalla Tabella B allegata alla legge 247/07 e prevedeva che i lavoratori e le lavoratrici dipendenti potessero conseguire la pensione di anzianità se maturavano una quota determinata dalla somma tra età anagrafica ed anzianità contributiva pari al valore di "96" con il contestuale perfezionamento di un requisito anagrafico di almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi.

Pertanto, la quota 96 poteva essere perfezionata o con 60 anni e 36 di contributi (60+36=96) oppure con 61 anni e 35 anni di contributi (61+35=96).

Questi requisiti, come si evince dalla tabella a lato, erano validi sino al 31 Dicembre 2012. Dal primo gennaio 2013 la legge prevedeva il perfezionamento della quota 97 ed il contestuale perfezionamento di almeno 61 anni di età a cui aggiungere, inoltre, l'adeguamento di 3 mesi effetto della speranza di vita (la tabella mostra il lento e progressivo incremento dei requisiti per l'acesso alla pensione).

Le Frazioni di Quota

Per il perfezionamento della quota 96 potevano essere fatte valere anche le frazioni di quota. Ad esempio è possibile sommare 60 anni e 6 mesi con 35 anni e 6 mesi di contributi al fine di raggiungere il valore 96. Non è possibile invece sommare ad esempio 59 anni e 37 di contributi, oppure 34 anni di contributi e 62 anni di età. 

Per effetto delle frazioni il perfezionamento della quota può essere raggiunto in giorni diversi dal compimento dei 60 anni o dei 35 anni di contributi. Ciò comporta(va), spesso, una maggiore complessità nel calcolare l'esatta data di maturazione del diritto alla pensione (di anzianità).

Per determinare, infatti, l'esatta data del perfezionamento della quota bisogna tenere conto delle frazioni di età e di anzianità contributiva. Per quanto riguarda l’età del pensionando, come indicato dalla Circolare Inps 60/2008, questa deve essere costituita da anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso. Devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365. L’anzianità contributiva del pensionando deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.

Un Esempio - Ad esempio per verificare il perfezionamento della quota 96 al 30 settembre 2012 di un lavoratore nato il 20 maggio 1952 con 1854 settimane di contributi versati bisogna:
1) trasformare l’età del lavoratore, 60 anni e 133 giorni, in anni: 60 + 133/365 = 60,364 anni
2) trasformare le settimane in anni: 1854/52 = 35,654 anni.
3) sommare età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2012: 60,364 + 35,654 = 96,018.
Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2012 avendo superato quota 96 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 60 anni di età e 35 anni di contribuzione.

I requisiti contributivi

Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia

La quota 96 dopo il 2011

Come si è anticipato con l'abolizione della pensione di anzianità dal 2012 la quota 96 è andata in soffitta. Attualmente dunque con i requisiti sopra individuati non è piu' possibile accedere alla pensione.

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